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Lavori di ristrutturazione: le Sezioni Unite sulla responsabilità dell’appaltatore

Non accade di rado che gli appaltatori siano chiamati in giudizio dai committenti per essere condannati al risarcimento dei danni causati a seguito dei lavori edilizi effettuati su edifici o beni immobili che, a seguito di tali interventi, rovinano o presentano gravi difetti. Sul tema è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 7756 del 27 marzo 2017 sulla responsabilità dell’appaltatore, che ne estende la responsabilità ex art. 1669 c.c. anche ai casi di vizi manifestatisi dopo i lavori di ristrutturazione edilizia.

In particolare, si trattava di stabilire se la norma ex art. 1669 c.c. sulla responsabilità dell’appaltatore si applicasse solo se i gravi difetti coinvolgenti un edificio o un immobile destinato ad una lunga durata si manifestassero a seguito di opere di nuova costruzione o anche nel caso in cui i vizi se si manifestassero a seguito di opere edilizie o di ristrutturazione eseguite su fabbricati preesistenti.

Nel caso concreto, i condomini citavano in giudizio la società che aveva eseguito lavori di ristrutturazione edilizia sull’edificio condominiale, intervenendo sulle scale interne, sui balconi e sui sottotetti per ottenere il risarcimento dei danni che si erano manifestati a seguito di tali lavori. In primo grado, il Tribunale, ritenuta la ricorrenza di gravi difetti dell’opera, condannava la società di ristrutturazioni a titolo di responsabilità per danni ex art. 1669 c.c. mentre la Corte d’Appello escludeva l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. in quanto ritenuta non operante nei casi di ristrutturazione ma limitatamente ai vizi delle nuove costruzioni.

Art. 1669 c.c.: solo per nuove costruzioni o anche per vizi post ristrutturazione?

La questione è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale.

Parte della dottrina e della giurisprudenza infatti ritenevano che la norma riguardasse solo la responsabilità per vizi concernenti le nuove opere mentre altra parte ritenevano la norma applicabile per ogni vizio sorto a seguito di lavori edilizi, ancorché aventi ad oggetto opere già esistenti.

L’indirizzo prevalente era tuttavia quello maggiormente estensivo, che riteneva applicabile l’art. 1669 c.c. ai casi di ricostruzione o di costruzione di una nuova parte dell’immobile, (come ad esempio la sopraelevazione), ma anche ai casi di interventi di tipo manutentivo-modificativo destinati ad una lunga durata nel tempo, se a seguito di questi lavori collassasse l’intera opera preesistente o la parte ristrutturata. Erano quindi escluse dal campo di operatività del 1669 c.c. solo le opere di ristrutturazione ordinaria e quelle non destinate ad una lunga durata.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dar seguito a questo indirizzo interpretativo maggiormente estensivo della portata della responsabilità ex art. 1669 c.c.

La Corte ha ritenuto che lo scopo della norma sia quello di garantire il pacifico godimento dell’immobile secondo la sua propria destinazione, essendo a tal fine indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova o un’opera edile ristrutturata, essendo irrazionale la previsione di un trattamento diverso tra fabbricazione iniziale e ristrutturazione edilizia, questa non diversamente da quella potendo essere foriera dei medesimi gravi pregiudizi.

Ciò che conta ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c. è che a seguito della nuova costruzione o dei lavori edilizi emergano gravi difetti: la norma infatti prevede al responsabilità dell’appaltatore se, entro dieci anni dal compimento dell’opera, questa rovini o presenti gravi difetti.

In conclusione viene affermato il principio per cui “l’art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.

Martina Scarabotta

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