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L’occhiello espone chiaramente i termini della vicenda, non c’è diffamazione

“Se l’occhiello precisa i punti chiave della vicenda che costituiscono l’oggetto dell’articolo, non si configura il reato di diffamazione”. (Cass. 17453/2017).

L’occhiello espone chiaramente i termini, il caso

Una società di media e comunicazione conveniva in giudizio una casa editrice nella qualità di editrice e proprietaria di un quotidiano, il suo direttore responsabile, e l’autore di due articoli, chiedendo l’accertamento della illiceità di alcune pubblicazioni.

In particolare, la società ricorrente sosteneva che le due pubblicazioni violavano il divieto di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 cod. pen., erano contrari alle norme poste a tutela della “privacy” e in particolare all’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Infine, era da considerarsi sussistente il reato di diffamazione a mezzo stampa, poiché i pezzi contenevano al loro interno espressioni lesive dell’onore e della reputazione professionale e commerciale della società nonché della sua immagine e identità.

La Cassazione, ribadendo quanto dedotto dal giudice di seconde cure, esclude che vi sia stata violazione del requisito della continenza nel suo versante contenutistico, posto che i titoli corrispondevano esattamente al contenuto degli atti di indagine preliminare svolti dalla Magistratura.

La Corte spiega infatti che la presentazione di un fatto quale accertato essendo invece un’ipotesi accusatoria, attiene alla verità del fatto stesso riferito, e non alla continenza, neppure contenutistica, che afferisce invece alla correlazione tra fatto (vero) riferito e rilevanza dello stesso ai fini dell’interesse pubblico alla sua conoscenza.

Appare necessario, invece, soffermarsi ad analizzare gli articoli sotto il profilo della verità dei fatti, che nel caso di specie risulta rispettata, in quanto sia nel titolo in parola (al pari dell’altro) che nel corpo del relativo articolo si parlava di ipotesi accusatorie e non di fatti accertati.  Questo profilo corrispondeva perfettamente alla lettura congiunta del titolo e dell’occhiello: nell’occhiello, infatti, al pari di quello riferito all’altro titolo e del testo correlato veniva inequivocabilmente specificato che le pubblicazioni avevano ad oggetto l’indagine sul falso in bilancio svolta dalla procura.

Il ricorso pertanto va rigettato.

Teresa Cosentino

 

 

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