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Manca la segnaletica stradale, il Comune non risarcisce

La Pubblica amministrazione, proprietaria della strada, ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre la segnaletica di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo. Lo ha stabilito  la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1289  del 19 gennaio 2017.

Vi è mai capitato di transitare su una strada priva di segnaletica e, ad un incrocio, aver dei dubbi su come comportarvi? Dare o non dare una precedenza? Di sicuro, alla guida, bisogna essere estremamente prudenti. E’ proprio la prudenza che può salvare la vita.

E la segnaletica stradale? L’Ente che ha competenza sulla strada è tenuto sempre e comunque ad apporla? Secondo i giudici della Cassazione la Pubblica Amministrazione non è sempre tenuta a installare la segnaletica.

Il caso

Il Tribunale di Roma, in primo grado, affermava la responsabilità concorrente e paritaria di due soggetti, uno alla guida di una automobile e l’altro di un motociclo, coinvolti in un incidente stradale con esito mortale per il conducente del motociclo.

La dinamica del sinistro vedeva il motociclo entrare in collisione con l’autovettura in corrispondenza di una intersezione. Il primo giudice escludeva l’incidenza causale, nel fatto in questione, della mancanza di segnaletica stradale orizzontale e verticale, pertanto nessuna responsabilità veniva ricondotta in capo al Comune.

Conseguentemente il Tribunale disponeva il risarcimento dei danni in favore dei congiunti del deceduto, nella misura del 50%.

Avverso tale sentenza proponevano appello il padre, il fratello e la madre del defunto. La Corte d’Appello decideva, con sentenza rigettando ogni azione.

Avverso la sentenza della Corte di merito gli appellanti propongono ricorso per Cassazione.

Segnaletica mancante: non è un’insidia

I ricorrenti  lamentano violazione o falsa applicazione dell’articolo 106 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in relazione all’articolo 2043 del codice civile e conseguente nullità della sentenza per inadeguatezza della motivazione, nella parte in cui la Corte d’Appello ha escluso la responsabilità del Comune  per non avere apposto la segnaletica necessaria per regolamentare l’incrocio teatro dell’incidente.

Il motivo è basato sulla considerazione che qualora fosse stata collocata tempestivamente la segnaletica, l’incidente mortale non si sarebbe verificato, mentre, al contrario, la mancata apposizione della segnaletica ha creato una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibili dal conducente del motociclo con l’uso della normale diligenza.

Il motivo viene giudicato infondato.

La Corte, avendo precisato che la questione era  stata specificamente presa in esame dai giudici d’appello, ha rilevato  che «la pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo».

Secondo precedenti pronunce della Suprema Corte «nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione».

Segnaletica stradale: nessun obbligo per l’Ente

A meno che non ci si trovi di fronte a insidie o pericoli nascosti e non prevedibili, il Comune può non apporre la segnaletica stradale, senza che questo comporti una sua responsabilità, con conseguente obbligo di risarcimento, in caso di incidente.

In assenza di  segnaletica, è necessario che gli automobilisti facciano riferimento alle norme del Codice della Strada che sono sufficienti a regolare la circolazione.

Nel caso in questione, la Corte ritiene non dimostrato il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica orizzontale o verticale e il sinistro stradale «non potendosi affermare che gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente, non essendo in grado di discernere tempestivamente il segnale o il cartello valido».

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, il pericolo sarebbe stato percepibile ed evitabile dall’utente della strada con con l’uso della normale diligenza, da qui il rigetto del ricorso.

La prima regola da osservare, mettendosi alla guida, è dunque quella della (massima) prudenza.

Maria Rosaria Pensabene

 

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