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Mantenimento del figlio, la prescrizione non opera dalla nascita ma dal riconoscimento

Mantenimento del figlio: la prescrizione per il diritto al mantenimento del figlio non opera dalla nascita ma dal riconoscimento da parte del genitore obbligato, ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. 

Mantenimento del figlio: il caso

Il papà riconosce la figlia dopo trent’anni e la madre gli presenta il conto. La donna, che ha allevato sola la ragazza, si è rivolta al giudice ed è riuscita a farsi riconoscere il diritto ad aver rimborsate le spese sostenute per il mantenimento dalla nascita della bambina fino al momento della presentazione della domanda.

Mantenimento del figlio: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 9059/2017, ha respinto i ricorsi di entrambi i genitori. Relativamente al ricorso della madre, la Corte ha ritenuto che la liquidazione del rimborso deve essere effettuata in via equitativa, quindi la motivazione della sentenza della Corte d’appello ha giustificato tale liquidazione. Il conteggio è stato effettuato indicando un valore annuo medio, che tenesse conto del buon tenore di vita assicurato dalla donna alla figlia. L’uomo, invece, riteneva che la prescrizione del rimborso alla madre della minore dovesse decorrere dalla nascita della figlia. In proposito i giudici hanno ribadito un orientamento consolidato della Corte. “L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati (ai sensi dell’art. 30 Costituzione, 147 e 315 bis codice civile) e prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”. Quello dei due che ritarda il riconoscimento, o che obbliga l’altro, in rappresentanza del figlio, a chiedere la dichiarazione giudiziale, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso. Dunque la prescrizione per il diritto al mantenimento del figlio, ma anche per quello del genitore al rimborso delle spese effettuate per il mantenimento dello stesso, non opererà dalla nascita ma dal riconoscimento da parte del genitore obbligato, ovvero dalla dichiarazione giudiziale di maternità o paternità.

Livia Carnevale

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