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Mantenimento figli: il tenore di vita deve essere lo stesso anche se i genitori sono separati

In caso di divorzio dei due genitori, i figli hanno il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita precedente alla separazione. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 3922 del 19 febbraio 2018. Al centro della decisione della Suprema corte c’è il diritto al tenore di vita dei figli. Approfondiamo insieme il tema analizzato.

La vicenda oggetto di analisi

Un genitore propone ricorso in Cassazione contro la sentenza del 27/05/2016 della Corte d’appello di L’Aquila che aveva stabilito che l’uomo doveva versare 600 euro all’ex coniuge per il mantenimento dei figli che vivano con quest’ultima. Il ricorrente doveva provvedere, inoltre, in via esclusiva al mantenimento del figlio che invece viveva con lui.

Il padre non soddisfatto delle precedenti decisioni, si appella alla Suprema Corte. Il ricorso in cassazione prevede tre motivi che riguardano principalmente la violazione degli artt. 112, 115 e 116 del c.p.c. e del “omesso esame del fatto decisivo in relazione al giudizio di bilanciamento ex art. 337 ter. c.c.”

Mantenimento figli e tenore di vita

La decisione della Corte di Cassazione pone l’accento sul tenore di vita dei figli che deve essere lo stesso nonostante la separazione dei due coniugi. Quest’ultima, infatti, non deve influire sulle esigenze dei discendenti e non riguarda solo il sostentamento, ma anche un insieme di aspetti differenti. La Corte stabilisce, infatti, che “in tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli è necessario considerare costi diversi da quelli connessi al mero sostentamento, e dunque, esigenze relative, anche, all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, con la precisione che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza.”

 La Corte, dunque, rigetta il ricorso proposto da questo genitore e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Maria Rita Corda

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