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Mucca in carreggiata provoca incidente, l’Anas è responsabile

Nelle strade che costeggiano le campagne capita di dover percorrere dei tratti insieme a greggi di pecore o mandrie di mucche. Ma se si verifica un incidente a causa del passaggio di questi animali, chi è il responsabile?

Mucca in carreggiata: i fatti

Due fratelli stavano percorrendo in auto la strada statale Palermo-Sciacca, che attraversa zone di campagna, quando improvvisamente si ritrovarono davanti un bovino nel bel mezzo della carreggiata. Non fecero in tempo a evitarlo ed ebbero un incidente. I due malcapitati chiamarono in causa l’ANAS, in qualità di gestore di quella strada statale. I giudici di primo grado e di appello ritennero non sussistente la responsabilità dell’ente gestore, in quanto nessun obbligo gravava sull’ANAS di vigilare sull’eventuale attraversamento di animali.

Mucca in carreggiata: il ricorso dei danneggiati

I due uomini danneggiati hanno, di conseguenza, proposto ricorso per Cassazione. Gli stessi hanno ritenuto che l’ANAS fosse responsabile in quanto custode della strada, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. Tale custodia comporta la necessità di adottare quelle misure idonee ad escludere qualsiasi tipo di pericolo in relazione alle specifiche caratteristiche della strada. Nel caso specifico, l’ANAS avrebbe dovuto apporre una recinzione e curarne la manutenzione per impedire l’attraversamento di animali. Infatti in prossimità del punto dove era avvenuto lo scontro col bovino, il bordo della strada presentava una recinzione in parte divelta.

Mucca in carreggiata: la responsabilità del custode

La responsabilità per danno cagionato dalle cose in custodia è prevista dall’art. 2051 del codice civile. “Affinché si configuri la responsabilità, deve sussistere un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. n. 15761/2016). Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Per capire se un evento è stato causato da un altro, si può fare riferimento alla cosiddetta teoria della condicio sine qua non, ovvero che un fatto non si sarebbe verificato in assenza del secondo.

Mucca in carreggiata: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2477 dell’1/02/2018 della terza sezione civile, ha accolto il ricorso dei danneggiati. I giudici hanno ritenuto che, essendo pacifica la presenza del bovino sulla carreggiata, la sentenza della Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, ossia dell’imprevedibilità dell’ingombro della sede stradale. La Corte di Cassazione ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode” ma ha proseguito affermando che “le modifiche della struttura della cosa o le situazioni di pericolo determinate da fattori imprevedibili sono suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente, nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a comportare la responsabilità del custode”. Ciò significa che se l’animale che occupa la carreggiata possa considerarsi  evento imprevedibile, tale evento diventa prevedibile nel momento in cui la recinzione, che impedisce il passaggio degli animali, fosse divelta da tempo.

Livia Carnevale

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