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Negoziazione assistita: non serve il notaio per trasferire un immobile

Il Tribunale di Pordenone, accogliendo il ricorso di due avvocati, con decreto del 16 marzo 2017, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere, in assenza di autenticazione notarile, un passaggio di proprietà nell’ambito di una pratica di negoziazione assistita tra due coniugi in fase di separazione.

Una pronuncia che si preannuncia come “storica” e destinata a far discutere, vediamo insieme di cosa si tratta.

Il caso

Una coppia di coniugi  decide di separarsi avvalendosi dell’istituto della negoziazione assistita. I separandi si recano quindi dai rispettivi avvocati di fiducia e, di comune accordo, redigono e sottoscrivono e la convenzione e l’accordo di negoziazione, come previsto dall’art.2 e 6 D.L. n. 132/2014.

Tra le condizioni di separazione le parti concordemente prevedono il trasferimento tra loro della quota di proprietà di un bene immobile, di modo che un coniuge, prima solo comproprietario al 50%, ne divenga così proprietario esclusivo.

Espletate tutte le formalità previste dalla legge, l’accordo viene presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione della cessione immobiliare. La Conservatoria però, rifiuta la trascrizione,  sollevando dubbi sull’idoneità del titolo, asseritamente privo di valida autenticazione ai fini della trascrivibilità.

La possibilità, in generale, di trasferire un immobile mediante la negoziazione assistita è prevista espressamente dalla legge, ed  è confermata anche dalla risoluzione n. 65/E della Agenzia delle Entrate.

Qual è dunque il problema? Manca l’autenticazione da parte del notaio

Gli avvocati quindi si rivolgono al Tribunale di Pordenone.

No al notaio, basta l’avvocato per l’autenticazione

Interessante quanto “rivoluzionario” il ragionamento sotteso alla pronunzia dei giudici di Pordendone.

In prima battuta i giudici richiamano la normativa applicabile al caso in questione, l’art. 5 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n.162/2014.

Al comma 2, tale articolo prevede che «gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico», al comma 5 specifica che «se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Dalla lettura della norma sembrerebbe necessaria dunque la firma di un notaio. Ma i giudici di Pordenone vanno oltre: alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, escludono la necessità dell’intervento del pubblico ufficiale nei procedimenti regolati dalla norma in questione.

«In materia di famiglia» si legge in motivazione «l’accordo raggiunto a seguito della convenzione va sottoposto al Procuratore della Repubblica per la concessione dell’autorizzazione o (come nel caso in esame) per il rilascio del nulla osta ed infine “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono […] i provvedimenti di separazione giudiziale». Dunque, «poiché i provvedimenti giudiziali – sentenze ordinanze e decreti – non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori “pubblici ufficiali a ciò autorizzati” […] risulta evidente che neppure gli Accordi di negoziazione dovranno essere soggetti a tale adempimento». In caso contrario si vanificherebbe l’equiparazione voluta dalla legge e verrebbero violati i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza.

L’accordo di negoziazione assistita munito del nullaosta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» e tra tali effetti deve essere ricompreso anche quello di costituire titolo per la trascrizione.

La negoziazione ed il ruolo dell’avvocato

Da quanto detto appare centrale dunque la figura dell’avvocato. Lo stesso Tribunale, nella motivazione del provvedimento, evidenzia che nell’ambito della negoziazione assistita, qualora si verta , in materia di famiglia è necessariamente richiesta – proprio per la particolare delicatezza dei diritti, degli interessi coinvolti – la presenza di almeno un avvocato per parte.

Appare evidente che «esigere l’intervento di un’ulteriore figura professionale in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in “negoziazioni familiari”, contrasterebbe con la finalità di assicurare una maggior funzionalità ed efficienza della giustizia civile espressamente enunciata nel Preambolo del medesimo D.L. n. 132/2014, addossando alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi, con effetti del tutto disincentivanti nei confronti della negoziazione assistita».

Il provvedimento, per la sua portata innovativa, non ha mancato di destare sorpresa e curiosità, soprattutto negli “addetti ai lavori”. E’ chiaro come, di fatto, venga sottratta ai notai una loro competenza storica, ossia l’autentica ai fini della trascrizione dei passaggi di proprietà nei pubblici registri immobiliari. Non resta che rimanere in attesa di eventuali successivi sviluppi della vicenda.

Maria Rosaria Pensabene

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