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Niente casa popolare al nipote separato, se l’ex moglie possiede un immobile

In questi termini si è espressa la Suprema Corte, negando il diritto alla casa popolare al nipote, anche se separato. Vediamo nel dettaglio.

Cari nipoti, se pensate sia facile ricevere l’eredità di una zia, vi sbagliate. Sappiate che sarà difficile ottenere la casa popolare in cui alloggiava, salvo essere in possesso di alcuni requisiti.

Sul punto è stata chiamata ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione. Ma andiamo con ordine.

Diritto alla casa popolare: il caso

Il Tribunale di Roma, accoglieva la citazione in opposizione promossa da un soggetto cui era stato negato l’accesso ad un alloggio popolare, assegnato alla zia defunta.

L’ente comunale competente per l’assegnazione di tali alloggi, proponeva ricorso dinnanzi alla Corte d’Appello territoriale che, rigettando la decisione del Giudice di prime cure, negava l’accesso all’immobile da parte del resistente.eredità

La Corte d’Appello di Roma, infatti, argomentava la propria decisione sull’applicabilità della normativa regionale più recente, a fronte di quella applicata dai giudici di primo grado.

In secondo luogo, ma non per minor importanza, la Corte d’Appello, aveva rilevato che la moglie del resistente era in possesso di un immobile sito in Roma, circostanza tale da non rendere accoglibili le contestazioni proposte da parte resistente.

Il nipote della zia assegnataria defunta, convinto delle proprie ragioni, proponeva ricorso dinnanzi alla Suprema Corte; cosa avrà deciso?

Diritto alla casa popolare: l’ordinanza della Cassazione

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6873, pubblicata il 16 marzo 2017,  ha confermato la sentenza emessa dal giudice di secondo grado, facendo svanire ogni possibilità per il ricorrente, di poter ottenere l’alloggio comunale assegnato alla zia defunta.

Alla base della decisione dei giudici supremi, è l’esistenza di un immobile in proprietà della moglie, circostanza che determinerebbe la mancanza dei requisiti per poter ottenere l’alloggio.cassazione

La decisone, peraltro, veniva presa nonostante il ricorrente avesse precisato che lui e la moglie erano in regime di separazione a far data dal 2 ottobre 2007.

I giudici di Piazza Cavour, però, hanno ritenuto non essere un requisito sufficiente poiché «il fatto della separazione legale dei coniugi, non è decisivo perché è sopravvenuto (2 ottobre 2007) al decesso dell’assegnataria (5 giugno 2007), data alla quale devono sussistere i requisiti richiesti dalla legge per il subentro nell’alloggio; il fatto dell’inadeguatezza dell’immobile di proprietà del coniuge del richiedente è stato invece espressamente esaminato dal giudice di merito ed è stato escluso con motivazione congrua».

In altre parole, per i giudici della Cassazione, non sarebbe stato sufficiente il mero stato di fatto della separazione tra i coniugi essendo necessario, ai fini dell’assegnazione, che alla data del decesso della zia, fosse già avvenuta la separazione legale tra i coniugi.

Cari nipoti che aspettate eredità da vecchie e lontane zie, attenzione potrebbero attendervi brutte sorprese.

Maria Teresa La Sala

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