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Niente compenso all’Avvocato se all’ingiunzione non segue l’esecuzione

Niente compenso all’Avvocato se all’ingiunzione non segue l’esecuzione.

“Pronto Avvocato. Salve, sono il Signor X. Come è finita la causa?”

“Signor X, salve! A Lei pensavo! E’ appena arrivato il dispositivo … abbiamo vinto!”

“Ohhhhhh! Finalmente. E quindi? Quando mi danno i miei soldi?”

“Signor X, guardi, dubito che la controparte si presenti di sua iniziativa con quanto le spetta. Sicuramente dovremo iniziare una procedura esecutiva”.

“Signor X? Mi sente?…”

Niente compenso all’Avvocato se all’ingiunzione non segue l’esecuzione. Fatto.

Avverso il decreto con il quale veniva ingiunto il pagamento di una somma in favore dell’Avvocato a titolo di compenso per l’attività svolta in suo favore, l’opponente deduceva che il professionista, dopo avere ottenuto – a favore della stessa – decreto ingiuntivo, aver svolto attività difensiva nell’ambito del giudizio di opposizione iniziato dalla società avversa e avere ottenuto la reiezione della opposizione con sentenza, si era limito a predisporre atto di precetto senza contestualmente provvedere ad iscrivere ipoteca giudiziale sui beni della debitrice, con conseguente grave pregiudizio del diritto alla percezione della somma dovuta.

Chiedeva quindi la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del professionista al risarcimento dei danni cagionati per difetto di diligenza, quantificandoli nell’importo del credito da essa vantato nei confronti della società avversa e non potuto recuperare, stante l’intervenuto fallimento della società debitrice.

Il Tribunale rigettava le domande della opponente, ma la Corte d’appello accoglieva in parte il gravame e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistente un inadempimento del professionista che giustificava la mancata corresponsione del compenso per le sue prestazioni.

Per la Cassazione di questa sentenza l’Avvocato proponeva ricorso.

Niente compenso all’Avvocato se all’ingiunzione non segue l’esecuzione. La Cassazione.

Premettendo che “le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato … e avuto riguardo, più in particolare all’attività professionale dell’avvocato, l’inadempimento del professionista deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, ed in particolare al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata”, la Corte ritiene che la responsabilità dell’Avvocato, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo.

Nel caso di specie per la Cassazione, come si legge nella sentenza n. 12680/2017, “ non ha errato la Corte d’appello nel ritenere che l’addebito rivolto dalla società al proprio difensore – al quale aveva era stato conferito mandato non solo per il procedimento monitorio e per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche per la procedura esecutiva e le relative opposizioni – fosse quello di non avere fatto seguire all’ottenimento di una pronuncia favorevole all’esito del giudizio di cognizione lo svolgimento della necessaria attività esecutiva volta al recupero coattivo del credito”.

compenso

E ancora per i Giudici di legittimità le critiche che il ricorrente muove in ordine al mancato accertamento, da parte della Corte d’appello, delle condizioni per poter iniziare l’azione esecutiva afferiscono a profili che non incidono sul ritenuto mancato adempimento dell’obbligazione del professionista, in quanto non costituiva circostanza idonea ad escludere l’inadempimento del professionista il fatto che la società non avesse specificamente suggerito al professionista l’adozione delle misure necessarie, atteso che, rientra proprio nell’obbligazione di mezzi gravante sul professionista, la sollecitazione della cliente ad offrire le informazioni necessarie ovvero, ove tali notizie siano fruibili attraverso pubblici registri, a rappresentare tempestivamente alla parte le modalità operative per la loro acquisizione.

In conclusione, la violazione della diligenza del buon padre di famiglia “comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve e, in applicazione del principio di cui all’art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso” .

Iolanda Giannola

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