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Notaio senza colpa se il mutuatario inganna la banca

Il notaio non è responsabile dei danni subiti per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente.

Notaio senza colpa: il caso

Un notaio aveva stipulato un mutuo tra un privato e una banca. Un atto frequente negli studi notarili, se non fosse che l’identità del privato si rivelò successivamente falsa. Infatti il documento che l’uomo aveva presentato alla collaboratrice del notaio era falso e, al momento della stipula, il notaio non chiese il documento originale ma prese visione esclusivamente della fotocopia di questo. Il notaio è stato condannato dal tribunale a risarcire i danni in favore della banca per responsabilità professionale.

La sentenza del tribunale è stata riformata dalla Corte d’appello che ha escluso la responsabilità colpevole del notaio. Di conseguenza la banca ha presentato ricorso per cassazione contro il notaio. La banca ha sostenuto che fosse compito del notaio rogante provvedere alla identificazione delle parti contrattuali prendendo visione dell’originale del documento d’identità dei contraenti o, in difetto di pregressa conoscenza personale degli stessi, avvalendosi di testimoni per la verifica dei dati dichiarati. Inoltre il notaio non aveva potuto procedere all’esame del documento d’identità, che era stato già sequestrato dai carabinieri al momento della formazione dell’atto di mutuo.

Notaio senza colpa: la certezza dell’identità delle parti

La legge 89/2013, cosiddetta legge notarile, all’art. 49 stabilisce che: «Il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni».

Tale testo è stato modificato nel ’76 . Il testo originario stabiliva che: «Il notaro deve essere personalmente certo dell’identità personale delle parti».

Nell’attuale versione non compare più l’avverbio «personalmente», il che vale ad escludere la necessità del dato della pregressa conoscenza personale da parte del notaio. La norma novellata, invece, conferisce rilievo a «tutti gli elementi atti a formare il convincimento» del professionista. In tal modo chiarendo che l’acquisizione di una certezza sulla identità della parte non dipenda dalla conoscenza personale che il notaio abbia di quel soggetto (la quale può anche mancare) e che detta acquisizione sia anzi determinata da fatti o situazioni che non sono definibili in via astratta e generale, ma che è necessario accertare di volta in volta.

Notaio senza colpa: la Cassazione a favore del notaio

La Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 28823/2017, ha respinto il ricorso della banca escludendo la responsabilità del notaio.

I giudici della Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, hanno affermato che il professionista, nell’attestare l’identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (Cass. 10 maggio 2005, n. 9757). E che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l’identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell’attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (Cass. 10 agosto 2004, n. 15424).

Infatti nel caso in questione il notaio aveva raggiunto una propria certezza circa l’identità del comparente sulla scorta di più elementi: il cliente era stato presentato al notaio da un’agenzia immobiliare e da un commercialista conosciuti; il finanziamento era stato deliberato dalla banca a seguito di una istruttoria sulla persona del futuro contraente, soggetto che l’istituto di credito per legge aveva l’obbligo di identificare; la banca aveva comunicato l’apertura di un conto corrente a nome dello stesso cliente; alla stipula era presente il direttore della banca insieme al cliente; la carta d’identità e il codice fiscale del mutuatario esibiti alla segretaria del notaio, che ne aveva estratto copia, non presentavano alterazioni o altre anomalie tali da giustificare un sospetto di falsificazione. E proprio perché il documento non presentava alterazioni, non può considerarsi determinante il fatto che il notaio non prese visione dell’originale del documento di identità da parte dello stipulante al momento del rogito.

Livia Carnevale

 

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