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Opposizione a precetto: precisazioni su dove va eseguita la notifica

Opposizione a precetto: precisazioni su dove va eseguita la notifica. Cass. Civ. 9 febbraio 2017, n. 3464

Con la sentenza in commento, n. 3464/17 del 9 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata fornendo una serie di precisazioni in merito al luogo ove va eseguita la notificazione dell’atto di opposizione a precetto.
La S.C., muovendo da alcune pronunce della Corte Costituzionale minuziosamente riepilogate, ha seguito un percorso argomentativo molto tecnico offrendo la corretta chiave di lettura dell’art. 480, co. 3, c.p.c., il quale così dispone:
“Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.

Secondo la norma in commento, l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio della parte istante servirebbe solo ad individuare il Giudice competente per territorio che seguirà la imminente esecuzione forzata. Non si tratta, difatti, di un requisito previsto a pena di nullità: se nel precetto il creditore non inserisce le suddette indicazioni, la stessa norma vi supplisce sancendo che l’eventuale opposizione a precetto dovrà essere proposta nel luogo in cui quest’ultimo fu notificato (che potrebbe tuttavia essere diverso da quello dell’esecuzione, a seconda della collocazione dei beni del debitore aggrediti).

Tanto premesso, per esaminare la decisione in commento si dovrà necessariamente muovere dal riepilogo dei fatti di causa e dello svolgimento dei precedenti gradi di giudizio.

Il caso

La ditta ricorrente per cassazione aveva opposto con successo, innanzi il Tribunale di Frosinone, il precetto notificatole dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, avente ad oggetto il pagamento di una somma molto ingente dovuta in virtù di una precedente sentenza di merito resa tra le stesse parti.

L’Università, appellata la sentenza di primo grado, otteneva dalla Corte d’Appello di Roma la declaratoria di nullità della pronuncia impugnata e la rimessione delle parti dinanzi al Giudice di primo grado a causa della rilevata nullità della notifica dell’atto di opposizione a precetto. Va difatti considerato che, nell’atto di precetto, notificato presso la sede legale della Società in Frosinone, l’Ateneo aveva eletto domicilio in Roma. La ditta opponente aveva in seguito opposto il predetto precetto, incardinando il giudizio innanzi il Tribunale di Frosinone e notificando la propria opposizione presso la relativa cancelleria.
L’Ateneo capitolino, a sostegno della propria tesi circa la nullità della notifica dell’atto di opposizione a precetto, aveva quindi adombrato (erroneamente, come si dirà) la competenza del Tribunale di Roma, e questo in virtù dell’elezione di domicilio in Roma contenuta nell’intimazione, tuttavia senza sollevare esplicitamente eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone.

La Corte territoriale, pertanto, aveva osservato che, non essendo stata la notificazione dell’opposizione eseguita presso il domicilio eletto nell’atto di precetto – ma bensì presso la cancelleria del Giudice adito -, un’interpretazione costituzionalmente orientata del succitato art. 480, co. 3, c.p.c. “avrebbe imposto di ritenere inefficace l’elezione di domicilio esclusivamente ai fini dell’individuazione del giudice competente, restando la stessa irrilevante ai fini dell’instaurazione del contraddittorio”.

Contro tale sentenza sfavorevole la Società opponente proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, di cui si esaminerà quello relativo alla questione in esame; l’Ateneo proponeva a sua volta ricorso incidentale, al quale la ditta resisteva con controricorso.

Le ragioni della ditta ricorrente

Con il motivo di ricorso che qui ci interessa, la Società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonché la falsa applicazione dell’art. 480, co. 3, c.p.c.

In particolare sosteneva che, nel dichiarare nulla la notificazione dell’atto di opposizione, la Corte d’Appello sarebbe si sarebbe pronunciata ultra petita, e questo poiché l’Ateneo, come detto, non aveva esplicitamente sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone.
Secondo la Società ricorrente, il precetto, notificato presso la sede legale della stessa in Frosinone, pur contenendo la predetta elezione di domicilio in Roma dell’intimante non specificava il luogo esatto in cui l’Università avrebbe proceduto all’esecuzione; inoltre, il Tribunale di prime cure, nel decidere il merito dell’opposizione, si era implicitamente dichiarato competente per territorio, e sul punto, in assenza di espressa eccezione avversaria, si sarebbe pertanto formato il giudicato interno.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 480, co. 3, c.p.c., essendo divenuta di fatto incontestabile la competenza del Giudice del luogo di notifica del precetto (Frosinone), adito dall’opponente, si sarebbe dovuto conseguentemente ritenere perfettamente valida anche la notifica dell’atto di opposizione effettuata presso la cancelleria di quest’ultimo.

Inoltre, sempre secondo la Società, l’appello proposto dall’Ateneo sarebbe stato comunque inammissibile, oltre che infondato, anche poiché l’eccezione di nullità della notifica effettuata presso la cancelleria del Giudice adito non era stata accompagnata dalla domanda di accertamento dell’incompetenza del Tribunale di Frosinone.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso proposti dalla Società, sostenendo che non merita censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dato atto che il precetto, notificato presso la sede legale della ditta in Frosinone, recava l’elezione di domicilio dell’Università in Roma, ha ritenuto nulla la notificazione dell’atto di opposizione effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Frosinone anziché presso il domicilio in Roma eletto dall’intimante.

Secondo la Corte, infatti, “nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che, nel far valere la predetta nullità come motivo di gravame, l’Università l’avesse erroneamente ricollegata alla competenza del Tribunale di Roma, quale giudice dell’opposizione all’esecuzione, dichiarando di aver voluto indicare, attraverso l’elezione di domicilio, il luogo in cui intendeva procedere ad esecuzione forzata: è noto infatti che le nullità conseguenti alla violazione del principio del contraddittorio ed all’invalida costituzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che la pronuncia sulle stesse non è censurabile sotto il profilo dell’ultrapetizione (cfr. Cass., Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23815; Cass., Sez. I, 1 ° ottobre 2002, n. 14089; 21 maggio 1998, n. 5067).

Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 480 del 2005 e ordinanza n. 62 del 1985), che ha sempre rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 480, co. 3., c.p.c. come estensivamente e minuziosamente ripercorso dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, la questione concernente l’individuazione del Giudice competente per l’opposizione è del tutto diversa da quella riguardante la possibilità per il debitore precettato, ove adisca il giudice del luogo di notifica del precetto assumendo l’irregolarità dell’elezione di domicilio, di notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice.

Tale lettura è stata poi fatta propria anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ferma restando la competenza funzionale del Giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto (a meno che non sia dedotta l’insussistenza in quel luogo di beni assoggettabili ad esecuzione), una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 480, co.3, c.p.c., impone di ritenere che la notifica dell’atto di opposizione a precetto possa essere effettuata presso la cancelleria del medesimo Giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, dovendosi altrimenti provvedere alla notifica presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto nell’atto di precetto, e ciò al fine di assicurare che il creditore opposto abbia conoscenza dell’opposizione (cfr. Cass., Sez. III, 20 luglio 2011, n. 15901; 28 maggio 2009, n. 12540).

Proprio qui si annida il nodo principale della presente questione: è difatti ben possibile che, come nel caso di specie, la notifica dell’atto di opposizione sia dichiarata nulla in quanto effettuata presso la cancelleria del Giudice adito, anziché presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto nel precetto, e ciò nonostante la competenza rimanga definitivamente radicata presso il giudice adito, non essendone stata ritualmente dedotta l’incompetenza.

Nella specie, peraltro, ricordiamo che era stata la stessa ditta ricorrente a precisare che, nonostante l’accenno alla competenza del Tribunale di Roma contenuto nel motivo di gravarne avversario riflettente la nullità della notifica dell’atto di opposizione, l’Università appellante non aveva specificamente sollecitato una dichiarazione d’incompetenza del Tribunale di Frosinone. Conseguentemente, come già detto, al riguardo doveva considerarsi ormai formato il giudicato interno, asseritamente preclusivo dell’ulteriore esame della relativa questione. Ciò tuttavia non è sufficiente, in presenza di una regolare elezione di domicilio in un altro Comune, a far ritenere valida la notifica dell’atto di opposizione a precetto eseguita presso la cancelleria del Giudice adito, di talché la Corte d’Appello ne ha correttamente rilevato la nullità.

Il testo completo della sentenza, cui si rinvia dato il tecnicismo e l’ampiezza dei temi affrontati, è reperibile a questo link.

Davide Baraglia

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