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Ottemperanza: Comune tenuto a pagare il corrispettivo ma solo al rilascio del DURC

 

Giudizio di ottemperanza: DURC regolare necessario per procedere al pagamento anche in presenza di un decreto ingiutivo esecutivo? E’ quanto la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire nella sentenza in commento.

Il fatto

La questione riguardava un ricorso presentato dinanzi al Tar Sardegna per ottenere l’ottemperenza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro e divenuto ormai definitivo, con il quale si ingiungeva all’Amministrazione comunale di procedere al pagamento di una determinata somma di denaro in favore del ricorrente. Il Tar Sardegna, tuttavia, dichiarava il ricorso inammissibile per tardività del deposito del decreto ingiuntivo munito di visto di esecutorietà. Veniva proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che pur accogliendola in parte, stabiliva l’impossibilità di poter procedere con la nomina di un commissario “ad acta”, sul rilievo che era risultata incontestata l’affermazione del Comune che imputava l’omesso pagamento alla mancata produzione del DURC. Il Consiglio di Stato ribadiva però l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro, fatta salva la possibilità di non pagare le somme dovute fino a quando il creditore non avesse provveduto alla produzione del DURC. La decisione veniva impugnata dinanzi alla Suprema Corte.

I motivi

Con DM 23 febbraio 2016 sono state introdotte alcune semplificazioni alla disciplina del DURC online contenuta nel DM 30 gennaio 2015. La normativa in oggetto, modificatasi nel tempo, prevede però come punti essenziali che il requisito della regolarità contributiva attestato dal DURC debba esserci al momento dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico o della stipula del contratto con una pubblica amministrazione e successivamente in tutte le fasi dell’esecuzione del contratto stesso. Funzionale alla verifica nel tempo della regolarità contributiva è la previsione che il DURC, controllato in tempo reale attraverso una procedura telematica, ha una validità di 120 dalla data della verifica e deve essere in corso di validità per ogni fase contrattuale, in particolare per il saldo finale e per il pagamento delle fatture per servizi e forniture.

La regolarità contributiva, ha chiarito la Corte, secondo la normativa di riferimento, costituisce requisito necessario per procedere al pagamento da parte dell’ente pubblico e di conseguenza, avendo il DURC una validità di 120 giorni dal rilascio, esso deve essere rinnovato scaduto tale termine. Tenendo quindi conto della necessità di attestazione della regolarità contributiva legata al momento temporale del pagamento della prestazione, che impedisce il pagamento da parte dell’ente pubblico ad imprese non in regola, la Corte ha osservato che il giudicato del giudice ordinario formatosi sul decreto ingiuntivo ha riguardato l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del ricorrente nei confronti del Comune ed, in relazione a tale accertamento, nessun rilievo poteva avere la prova della regolarità contributiva attestata dal DURC, non costituendo oggetto del decreto ingiuntivo la validità del contratto stipulato a monte dal ricorrente con il Comune.

Nè, ha proseguito la Corte, la mancata attestazione della regolarità contributiva del soggetto richiedente il decreto ingiuntivo poteva essere oggetto di un giudizio di opposizione da parte del Comune, in quanto tale requisito non è richiesto per l’accertamento dell’esistenza del credito fondato sulle fatture azionate e della conseguente pronunzia di condanna, essendo l’attestazione del risultato positivo sulla regolarità contributiva legata al momento effettivo del pagamento. Il giudice amministrativo ha quindi dato ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro emesso dal giudice ordinario individuandone il contenuto e la portata precettiva sulla base della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, con esclusione di qualsiasi elemento esterno e senza alcuna integrazione della pronuncia, confermando l’obbligo del Comune di dare esecuzione al decreto ingiuntivo.

La decisione della Corte

In Conclusione, secondo la Suprema Corte, l’aver subordinato il pagamento all’attestazione della regolarità contributiva del creditore, fissata temporalmente proprio al momento del pagamento, non costituisce integrazione del giudicato del giudice ordinario, ma conferma un obbligo di legge previsto per la fase dell’adempimento dell’obbligazione da parte dell’ente pubblico, su cui grava anche l’obbligo di sanare la irregolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore.

Cristina Grieco

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