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Pagamento corrispettivo appalto: accordo transattivo successivo, diventa intangibile

Pagamento corrispettivo appalto: accordo transattivo successivo, diventa intangibile

A seguito della intervenuta sottoscrizione di una transazione, ogni eventuale contestazione può riguardare esclusivamente l’inadempimento degli obblighi assunti nel negozio transattivo. Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Napoli con la sentenza n.4396/17.

Il fatto

I fatti risalgono a qualche anno fa, quando il titolare di una ditta edile, avendo assunto un incarico presso un condominio dell’hinterland napoletano, procedette all’esecuzione di opere di ristrutturazione dell’edificio in più parti. Ma a fronte dell’importo totale pattuito, nel contratto di appalto stipulato con il condominio, come compenso per i lavori eseguiti, ricevette solamente la metà. Fu giocoforza, adire l’autorità giudiziaria.

La causa

L’attore esponeva, nelle proprie deduzioni difensive, che nel contratto di specie, si prevedeva, altresì, che in caso di inadempimento del condominio, l’appaltatore avrebbe potuto rivalersi esclusivamente nei confronti dei singoli condomini morosi nel pagamento delle rispettive quote di competenza e che, a tal fine, si stabiliva che l’amministratore fosse tenuto a comunicare all’impresa appaltatrice i nominativi degli eventuali condomini morosi e l’importo delle rispettive quote non versate, al fine di consentire all’impresa stessa di agire direttamente nei loro confronti. Tuttavia, nonostante le richieste, l’amministratore non aveva ottemperato alla comunicazione dei nominativi dei condomini inadempienti e pertanto restava obbligato direttamente il condominio committente.
Il convenuto, dal canto suo, si opponeva alla domanda posta dall’attore, chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la carenza di prova del credito azionato, evidenziando che la propria controparte, pur producendo in giudizio il contratto di appalto, aveva omesso di produrre sia il capitolato che il computo metrico dei lavori previsti e di quelli effettivamente eseguiti. Inoltre, si deduceva che nessuna accettazione dei lavori fosse stata espressa e che anzi, le opere commissionate non erano state ultimate nonché erano emersi molteplici vizi in quelle eseguite, aggiungendo, infine, che a tal riguardo era stata eseguita una perizia transattiva, non disconosciuta, peraltro, in giudizio, nella quale le parti addivenivano ad una quantificazione bonaria delle opere incomplete e che tale definizione doveva essere detratta rispetto all’eventuale credito.

La decisione del Tribunale di Napoli

E proprio su questo ultimo punto, il giudice costruisce la base per la propria decisione. Infatti, secondo il giudicante, a seguito della intervenuta sottoscrizione di una transazione, ogni eventuale contestazione può riguardare esclusivamente l’inadempimento degli obblighi assunti nel negozio transattivo, “risultando ormai definita tra le parti ogni altra ragione di contrasto attinente all’adempimento o alla violazione degli obblighi assunti da entrambe le parti con riferimento al contratto di appalto tra le stesse intercorso”.

Mariano Fergola

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