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Prelievi non autorizzati, buone notizie per i consumatori

Prelievi non autorizzati, un pericolo dietro l’angolo

Phishing, tentativi di frode, prelievi non autorizzati, sono solo alcune delle brutte sorprese che può capitare di ricevere a chi ha un conto in banca. Si tratta di un fenomeno reso ancor più diffuso di fronte alla digitalizzazione dei servizi di pagamento e alla maggiore complessità dei traffici economici. L’Unione Europea ha provato a porre un argine alle condotte scorrette con la Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, attuata in Italia tramite il D.lgs 11/2010. La disciplina in esame, al cui presidio è preposta la Banca d’Italia (art. 114-sexies ss. T.U.B.), fra le altre cose sancisce la responsabilità del prestatore del servizio in caso di operazioni non autorizzate. Tuttavia, la Cassazione nel caso deciso dalla sentenza n° 2950/2017, si è trovata a raffrontarsi con una fattispecie verificatasi prima dell’entrata in vigore della normative europea. Quale rimedio allora per l’utente frodato?

Prelievi non autorizzati, quid iuris se la normativa europea non è applicabile?

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Il ricorrente lamentava proprio il danno derivante dell’esecuzione di due operazioni a debito mai disposte, chiedendo che a risarcire il danno fosse l’istituto bancario presso il quale egli aveva il conto. La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, sostenendo che non vi fosse prova dell’estraneità all’operazione del correntista e che comunque l’ente creditizio aveva predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire eventuali frode. Per tali ragioni, il danno asserito dal ricorrente era dovuto principalmente alla sua disattenzione.
La Suprema Corte rende giustizia al consumatore danneggiato, facendo leva sui principi generali in tema di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno ad esso conseguente. In primo luogo, in virtù di quanto stabilito dall’art.1176, c.2, c.c., il professionista deve eseguire la propria prestazione con la diligenza che è lecito da lui aspettarsi in relazione all’attività che svolge. Non c’è dubbio che la diligenza che ci si aspetta da un soggetto, che da anni svolge attività bancaria, sia elevata e parametrata alle importanti conoscenze tecniche che certamente l’istituto di credito possiede. In secondo luogo, è noto che chi chiede la risoluzione contrattuale o il risarcimento deve solo provare la fonte del proprio credito (il contratto di conto corrente in questo caso), mentre deve essere il convenuto a dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile. In altre parole, la banca avrebbe dovuto dar prova di non poter evitare il danno al correntista.

Prelievi non autorizzati, vecchie e nuove soluzioni

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La Cassazione, applicando alla fattispecie semplici principi che da sempre regolano il nostro ordinamento, evidenzia che è lecito far rientrare nel rischio di impresa, che il professionista deve sopportare, la sottrazione dei codici del correntista. Pertanto, a nulla vale affermare la mancato rispetto dell’onere della prova da parte del ricorrente, che non riguarda la sua estraneità alle operazioni, né è sufficiente asserire che egli sia stato poco attento. Il tutto anche per preservare la fondamentale fiducia dei consumatore nel sistema creditizio, già abbastanza erosa dalla crisi finanziaria.
La sentenza, quindi, è una buona notizia per i correntisti italiani, a cui la legge garantisce ampia protezione. Inoltre, è bene ricordare che, per chi non volesse affrontare i tempi lunghi e i costi della giustizia italiana, una soluzione semplice e veloce per risolvere le controversie con le banche è costituita dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), competente per le liti sorte dal 1° gennaio 2009 in poi, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo di Masterlex (http://www.masterlex.it/approfondimenti/controversie-le-banche-labf-soluzione-rapida-veloce/).

Alessandro Re

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