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Il proprietario risponde per l’uso improprio del suo balcone

Sedersi sul parapetto del balcone è un’azione pericolosa e rappresenta un uso improprio della struttura. Di chi e’ la responsabilita’ per i danni? Secondo i giudici della Cassazione, non si puo’ escludere una responsabilita’ del proprietario del balcone.

Una serata di inizio autunno, una festa in casa tra studenti universitari, un bicchiere di troppo ed un vecchio balcone. Questi gli ingredienti per una tragedia per fortuna, solo sfiorata.

Il caso

Un giovane, probabilmente in stato di alterazione alcolica, si metteva a sedere sul parapetto del balcone di un appartamento al quinto piano. Il parapetto fatto con elementi laterizi forati e sovrastato da una lastra di travertino, non reggeva il peso del giovane universitario, frantumandosi e facendolo cadere.

Il giovane, conveniva in giudizio il proprietario dell’appartamento e il condominio, entrambi responsabili a suo dire, dei danni da lui riportati a seguito della caduta.

Il Tribunale condannava quindi il proprietario dell’appartamento, escludendo una responsabilità del condominio non essendo il balcone bene comune,  ritenendolo responsabile ex art. 2053 c.c.

Il giovane proponeva quindi appello contro la senetenza, in ordine alla responsabilità del condominio, il proprietario invece proponeva appello incidentale, appello che veniva accolto.

La Corte d’Appello escludeva la responsabilità del proprietario perchè la rovina del parapetto sarebbe stata diretta conseguenza dell’uso improprio del balcone, tenuto conto anche dello stato di alterazione alcolica del giovane.

Quest’ultimo, vedendo ribaltato il verdetto di primo grado, si rivolge alla Cassazione.

Una ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario?

La Cassazione con la sentenza n. 8673 del 4 aprile 2017, ha stabilito che la responsabilità del proprietario  ex art. 2053 c.c. è in astratto configurabile in questo caso, poiché «la “rovina” cui fa riferimento il legislatore è integrata da ogni disgregazione, anche limitata, degli elementi strutturali di una costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati. Trattasi di responsabilità oggettiva rispetto alla quale la prova liberatoria deve dimostrare che la rovina non discende da vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì da un fatto esterno che sia dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo della condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, ciò non escludendo, d’altronde, un concorso di cause da cui derivi logicamente una spartizione in termini di percentuale della responsabilità».

Nel caso in questione, la presunta -perche’ mai debitamente provata- alterazione alcolica del ragazzo ed il successivo comportamento imprudente, non sarebbero causa esclusiva del verificarsi dell’evento. La Corte sottolinea infatti che «non e’ configurabile una responsabilita’ oggettiva della persona presente sul balcone per essersi seduto sulla balaustra, essendo notorio che solo un balcone non ben costruito o non bene manutenuto viene a crollare per una semplice seduta» .

Il responsabile va dunque ricercato nel proprietario.  A queste conclusioni la Corte giunge, avendo prima rilevato l’oggettiva incomprensibilita’ e l’insuperabile illogicita’ della sentenza d’appello. In più punti i giudici della Cassazione evidenziano che «l’accertamento del fatto non è corrispondente al minimo costituzionale, poiché le argomentazioni risultano inidonee a comprendere sulla base di quali effettivi elementi di prova la corte sia giunta a ritenere sussistenti i presupposti per riformare la sentenza di primo grado».

La Corte non si pronuncia sull’individuazione del proprietario responsabile. Qualora si dovesse ritenere il parapetto come parte comune della facciata, vi sarebbe una responsabilità del condominio. La cassazione cassa con rinvio, sarà la Corte d’appello a decidere sul punto.

Maria Rosaria Pensabene

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