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RAI condannata a risarcire Sony: per l’utilizzo di opere musicali sempre necessaria la licenza di sincronizzazione

Un importante precedente giuridico quello racchiuso nella sentenza 29811 del 12 dicembre.

Una stoccata per Rai, condannata a risarcire Sony per l’utilizzo di ben 29 opere, sia musicali che straniere, all’interno di numerose puntate della soap televisiva «Un posto al sole».

La Corte ha chiarito come la sincronizzazione di opere musicali sia possibile esclusivamente previa autorizzazione dell’autore o della casa discografica, non essendo, per essa, sufficiente la licenza rilasciata dalla Siae.

I giudici precisano che: “L’articolo 180 della legge sul diritto d’autore non autorizza la SIAE alla telediffusione delle opere musicali coniugate con le immagini, nei vari format in cui le immagini vengono telediffuse. La sincronizzazione – ovvero la manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali – non deve essere confusa con la pubblica esecuzione. Essa, dunque, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui viene abbinata: opera cinematografica o audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo”.

Un principio già espresso chiaramente dalla legge sul diritto d’autore.

La sincronizzazione, infatti, altro non è che l’abbinamento di un’opera musicale a immagini e opere audiovisive, che siano esse documentari, cortometraggi, opere televisive o cinematografiche, spot pubblicitari o video musicali.

Il diritto di sincronizzare una composizione musicale è detto “diritto di sincronizzazione”.

Tale diritto, però, non rientra nel mandato che gli autori conferisco a SIAE, la quale si occupa di gestire i diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, compresa la comunicazione al pubblico via satellite e la riproduzione meccanica e cinematografica delle opere tutelate.

La licenza di sincronizzazione deve essere concessa, separatamente, dall’autore o dall’editore dell’opera musicale, attraverso una diretta negoziazione con l’eventuale utilizzatore.

La SIAE provvede, in via esclusiva, alla riscossione del compenso che spetta agli autori e che proviene loro dall’utilizzazione economica dell’0pera musicale. Ad esempio l’utilizzo della musica per la proiezione di un’opera cinematografica, per la diffusione televisiva o la riproduzione su supporti destinati all’uso privato o al noleggio. Tali diritti vengono riscossi da SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l’emittente televisiva o il produttore dei supporti.

E’ agevole intuire come la procedura per ottenere la licenza di sincronizzazione non sia sempre immediata, prevedendo una trattativa con l’artista, e che possa rappresentare una lungaggine all’interno dell’iter di lavorazione di un’opera televisiva.  L’entità del compenso economico per l’emissione della licenza è, inoltre, a totale discrezione dell’autore od editore.

Nel tempo si è addivenuti a facilitazioni di ordine diverso, ma probabilmente non esaustive. Una di queste è rappresentata dal ricorso alla production music (anche library music) ovvero musica appositamente creata per la sincronizzazione di immagini e fotogrammi, destinati alla distribuzione. Le opere in questione vengono raccolte in appositi cataloghi gestiti dagli editori e suddivisi per generi e tariffe, ma sono spesso roialty free.

Non bisogna, inoltre, dimenticare i diritti di nuova formazione quali il simulcasting (diritto di ritrasmettere su internet trasmissioni televisive contemporaneamente alla loro diffusione via etere), il webcasting, lo streaming ed il downloading. Nel caso di utilizzazione di opere musicali sul web, per ottenere tali diritti sarà necessario ottenere anche una licenza di sincronizzazione.

Pubblica esecuzione e sincronizzazione non possono, quindi, essere contrattualmente sovrapponibili. O almeno, stante il nuovo precedente giuridico, non più.

Si tratta di una pronuncia particolarmente importante: dall’abbinamento di un’opera musicale con immagini in movimento (che siano videoclip, opere cinematografiche o televisive) nasce una nuova opera, che forse non è più né la prima né la seconda, bensì una creazione commista dell’apporto di più autori. È doveroso, dunque,  prevedere sempre una forma contrattuale specifica.

                                                                                                                                 Maria C. Cucuzza

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