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Ricorso in cassazione senza procura speciale: Avvocato condannato alle spese

 

Quando firmiamo il mandato ad un avvocato, affinché ci rappresenti e difenda in un dato giudizio, capita spesso di leggere che il conferimento vale per ogni fase e grado del giudizio. Ma attenzione! Se il mandato cosi conferito nel primo grado può valere per entrambe le fasi di merito, lo stesso non può dirsi per la fase di legittimità. Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., infatti, la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo, necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione, deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Tanto e quanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15895/2017 che ha tra l’altro precisato che “in materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”.

Dunque, inammissibilità del ricorso, in mancanza di procura speciale, e consequenziale condanna al pagamento delle spese del giudizio a carico dell’avvocato …

Ricorso in cassazione senza procura speciale: Avvocato condannato alle spese. Il fatto.

Proponendo ricorso in Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello territoriale, l’Avvocato X dichiarava, nell’intestazione del ricorso, di rappresentare e difendere la propria cliente sulla base di delega in calce al ricorso in appello.

Ricorso in cassazione senza procura speciale: Avvocato condannato alle spese. La Cassazione.

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La Suprema Corte, nella presente ordinanza, essendo tale l’unica fonte dello ius postulandi, ha ritenuto il ricorso inammissibile, a nulla rilevando la qualità di avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti del difensore, poiché, come ripetutamente chiarito  “È inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio”.

I Giudici di legittimità hanno precisato inoltre che la rilevata inammissibilità non può essere superata con l’esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall’art. 182, comma 2, c.p.c., sia perché si tratterebbe di procura del tutto mancante, sin dall’origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, sia perché l’invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito.

L’inammissibilità del ricorso, per tale motivo, determina la condanna alle spese del difensore,  in assenza di procura speciale all’avvocato da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio; e ciò perché  l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale.

Alla luce di ciò cari cassazionisti, non abbiate scrupoli, disturbate pure i vostri clienti per farvi firmare la tanto agognata procura, perché non c’è dubbio che, almeno in questo caso, melius est abundare quam deficere!

Iolanda Giannola

 

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