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Ristrutturazioni o nuove costruzioni? Attenzione al tipo di intervento

Attenzione alle modifiche apportate in caso di ristrutturazione: se il restyling rende l’opera oggettivamente diversa da quella preesistente, è nuova costruzione

Si sa, rendere una casa più bella, secondo il proprio gusto, è qualcosa di davvero appagante; ma non è così semplice come sembra.

Infatti, qualora le modifiche all’immobile non siano di gradimento di qualche vicino, può accadere di doversi addentrare nei meandri dei tribunali per mantenere intatta la propria opera.

Sul punto, però, la Suprema Corte di cassazione, è stata chiamata ad esprimersi circa la natura delle opere realizzate: sono da considerarsi semplici opere di ristrutturazione o nuova costruzione?

Ristrutturazioni vs nuova costruzione: il caso

I proprietari di un appartamento citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, i proprietari di un immobile prospiciente la proprietà, al fine di vedere accertata e dichiarata l’illegittimità delle finestre realizzate dai convenuti, con condanna all’arretramento della costruzione e comunque al ripristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso, al risarcimento dei danni patiti.

Si costituivano in giudizio i convenuti, rilevando che la costruzione risaliva al periodo precedente il piano regolatore del comune, approvato nel 1968, e all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e che la norma da applicare al caso di specie era non l’art. 873 c.c., ma l’art. 905 c.c.appalti1

Espletata l’attività istruttoria, il Tribunale di Brescia rigettava le domande attoree e compensava tra le parti le spese del giudizio.

Non dandosi per vinti, gli attori proponevano appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Brescia, che rigettava nuovamente le domande di parti attrici e condannava la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio.

La Corte distrettuale, in particolare, sottolineava che parti attrici, solo nel grado di appello avevano dedotto che i convenuti avrebbero realizzato una nuova costruzione, mentre nel primo grado di giudizio era pacifica tra le parti la circostanza che si fosse trattato di una ristrutturazione. Rilevava, quindi, che era altresì pacifico che l’edificio dei convenuti fosse stato costruito prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 1444/68, a sua volta recepito dall’art. 22 delle N.T.A. del Piano regolatore del comune.

Convinti delle proprie ragioni, parti attrici proponevano ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Ristrutturazione vs nuova costruzione: la decisione della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 30 giugno 2017, n. 16268, ha ribaltato la situazione, accogliendo il ricorso promosso dagli attori.

Secondo i giudici di piazza Cavour, le modifiche apportate all’immobile «rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all’art. 41- sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l’edificazione di un manufatto su un’area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente».cassazione

Nel cassare la sentenza impugnata, rinviando la decisione ad altra sezione del giudice d’appello territorialmente competente, la Suprema Corte specifica anche che «l’affermazione che il relativo manufatto edilizio costituisse una nuova costruzione non introduce in causa un fatto storico nuovo e diverso, ma qualifica giuridicamente quello originario ed immutato ai tini dell’applicazione ad esso della disciplina in materia di distanze. E poiché la qualificazione giuridica dei fatti tempestivamente allegati non soggiace a preclusioni di sorta, perché esprime una difesa tecnica e non una deduzione assertiva, la ritenuta tardività di tale difesa costituisce falsa applicazione del divieto dei “nova” in appello».

Cari lettori, attenzione a non voler modificare o stravolgere la struttura di un immobile, perché si rischia di passare “dalle stelle alle stalle” nel vero senso della parola.

Maria Teresa La Sala

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