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Saldo zero, inapplicabile in caso di riconvenzionale del correntista opponente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 dell’11 gennaio 2017, conferma, nell’ambito del contenzioso banacrio, l’orientamento più rigoroso in materia di onere probatorio: in assenza di completa documentazione inerente il rapporto non si applica il c.d. “saldo zero”. 

Il caso

Il caso ha origine dal ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, in materia di contenzioso bancario. La questione riguarda una opposizione a decreto ingiuntivo, formulata da una s.n.c., avverso il provvedimento monitorio ottenuto da una banca in ordine al saldo passivo di conto corrente della stessa s.n.c..

In parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla s.n.c., la Corte ha integralmente accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla società, fondata sulla richiesta di ripetizione dell’indebito, costituito dagli importi illegittimamente addebitati in virtù della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e del calcolo degli stessi a tasso ultralegale, fin dall’inizio del rapporto intercorso con la banca.

L’importo complessivo riconosciuto alla S.n.c., era frutto del calcolo con il criterio del c.d. “saldo zero”, poichè la banca non aveva prodotto gli estratti conto relativi all’intero periodo del rapporto, ma solo parte di essi.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso principale  in Cassazione  l’istituto bancario, e ricorso incidentale la società. La banca, nell’unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per non essere stato correttamente applicato il principio regolatore dell’onere della prova in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società correntista, assumendo, limitatamente ad essa, la società, la veste di attrice, in quanto tale gravata dell’onere di provare interamente il credito azionato.

L’onere probatorio in caso di domanda riconvenzionale ed il saldo zero

La Cassazione ritiene fondato il motivo proposto dalla banca.

Il ragionamento parte da una breve considerazione di carattere generale sull’onere della prova: «chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l’esistenza e l’entità del credito. L’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell‘onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale».

Tale principio non subisce deroga, secondo giurisprudenza costante,  « neppure in ordine a “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne’ inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo».

Nel caso di specie quindi, l’onere probatorio, come correttamente sostenuto dai giudici di primo grado, incombeva sulla s.n.c.. Erroneamente la Corte d’Appello ha posto a carico dell’istituto bancario la prova del credito azionato dal
correntista. medesimo. Ne consegue che nella specie per poter procedere alla determinazione del credito azionato dalla società correntista fin dall’inizio del rapporto, partendo dal cd. saldo zero, era necessario che gli attori in
riconvenzionale (quindi la s.n.c.) «producessero gli estratti conto, senza soluzione di continuità fin dal sorgere del rapporto. Tale produzione, indispensabile alla ricostruzione integrale del rapporto di dare avere intercorso tra le parti detratto l’indebito costituito dall’applicazione della vietata capitalizzazione trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale degli stessi, è stata effettuata (come rilevato dall’istituto bancario) soltanto a partire dal 1/1/92. Pertanto, il dies a quo dal quale effettuare il calcolo del credito dei correntisti non poteva che prendere le mosse dalle risultanze del primo (in senso cronologico) estratto conto prodotto».

Qualora quindi il correntista agisca in sede riconvenzionale  in mancanza di una completa documentazione del rapporto, gli interessi devono essere ricalcolati a partire dal primo estratto prodotto, senza la possibilità di ricorrere al saldo zero. Al correntista è quindi richiesto di assolvere l’onere probatorio che l’art. 2697 c.c. pone a carico di chi, come in questo caso, rivendica un diritto in giudizio, avendo la possibilità di produrre la documentazione comprovante la fondatezza della sua pretesa. La sentenza in esame conferma quindi un orientamento già presente nella recente giurisprudenza di legittimità.

Specificità dei motivi d’appello e rivalutazione monetaria

A seguito dell’analisi dei motivi di ricorso incidentale della società correntista, la Cassazione evidenzia che «dall’esame delle conclusioni formulate davanti alla Corte d’Appello dall’istituto bancario emerge la richiesta di una “totale riforma della sentenza impugnata” ovvero una censura volta a negare qualsiasi diritto di credito del correntista».

La domanda appare quindi formulata in maniera ampia, nulla dicendo, nello specifico, sulla rivalutazione monetaria.

Ciò premesso, i giudici di Cassazione ritengono sia « inibito il riesame delle statuizioni accessorie relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, rispetto ai quali vi è stata acquiescenza dell’appellante per effetto della indicata delimitazione delle ragioni della impugnazione».

Non essendo stata quindi appellata, con motivo specifico, la decisione in ordine alla rivalutazione monetaria, si deve riconoscere che, ormai, è cosa passata in giudicato. Nonostante l’intervenuto giudicato sul punto e la mancata
formulazione di un motivo specifico relativo a tale voce di credito, la Corte d’Appello ha erroneamente statuito sul punto, ed è per questo che la Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale della società correntista.

Maria Rosaria Pensabene

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