Shopping Cart

Sconti non autorizzati: sì al licenziamento

Licenziato un responsabile di punto vendita  per irregolarità consistite nell’applicazione di sconti non autorizzati e per l’omesso controllo sulle operazioni effettuate. La Cassazione, con sentenza n. 29777 del 12 dicembre 2017 boccia  il ricorso del lavoratore.

Sconti non autorizzati: legittimo il licenziamento

Un piccolo sconto sul prezzo di listino, una “carezza”.  A chi si reca in un negozio per acquistare può sembrare un gesto semplice, una cortesia, ma non sempre è così.  Se lo sconto non è autorizzato e viene comunque applicato da un commesso o da un responsabile di punto vendita, costoro rischiano di essere licenziati.

Sul punto la Cassazione si è pronunciata più volte. I giudici ritengono che applicare sconti non autorizzati sia un comportamento  immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, pertanto, anche in assenza dell’affissione del codice disciplinare, il licenziamento è legittimo.

Ciò che viene meno, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, è il rapporto di fiducia che lega il lavoratore e il datore di lavoro.  Se, quindi, l’  inadempimento è talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è legittimo il licenziamento.

Proporzionalità: come si accerta?

Indispensabile è, in ogni caso, il rispetto del principio di proporzionalità tra comportamento del dipendente e sanzione irrogata.

A tal proposito è utile ricordare che in tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha stabilito che «il giudice di secondo grado investito del gravame con cui si chieda l’invalidazione d’un licenziamento disciplinare deve verificare che l’infrazione contestata, ove in punto di fatto accertata o pacifica, sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso».

Quando questo primo vaglio ha esito positivo il giudice deve poi, anche d’ufficio, «apprezzare in concreto (e non semplicemente in astratto) la gravità dell’addebito, essendo pur sempre necessario che esso rivesta il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto all’adempimento dei suoi obblighi».

Per costante giurisprudenza, il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità d’un provvedimento disciplinare, deve infatti necessariamente valutare la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l’infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, a tal fine tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive della condotta del lavoratore.

Il rigetto del ricorso

Nel caso in questione, il responsabile di punto vendita di una famosa catena di negozi specializzati nella vendita di capi in cachemere, veniva licenziato proprio per aver applicato sconti non autorizzati.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso del lavoratore, che aveva visto confermato il licenziamento in primo e secondo grado.

I giudici hanno ritenuto di dover dichiarare inammissibili, prima che infondati i primi tre motivi del ricorso,  poichè le censure mosse dal lavoratore ricorrente si risolvevano nel riproporre i rilievi posti a base delle eccezioni già sottoposte al vaglio della Corte d’Appello, «senza farsi carico di confutare sul piano logico e giuridico le diffuse argomentazioni – attinte da un accertamento istruttorio, che, contrariamente a quanto qui sostenuto dal ricorrente, appare con tutta evidenza tener conto di quanto contestato, risultando perciò esaustivo». Ritenuto infondato il quarto motivo, basato sulla mancata esenzione da contributo unificato, la Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, condannando alle spese il lavoratore ricorrente.

Maria Rosaria Pensabene

 

 

Ultimi articoli

IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.
Digitalizzazione e Rapporto di Lavoro: “Intelligenza artificiale: pregiudizi e opportunità”.
Le Delocalizzazioni nella Prospettiva Eurounitaria

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner