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Separazione: l’affidamento del cane o l’assegnazione dell’autovettura vanno richiesti con giudizio separato

Separazione: l’affidamento del cane o l’assegnazione dell’autovettura vanno richiesti con giudizio separato

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, ha deciso con la sentenza n. 13284 del 2016 un caso complesso relativo ad una separazione giudiziale.

La causa era particolarmente delicata: in particolare, la ricorrente chiedeva non solo l’addebito della separazione, con conseguente assegno di mantenimento, ma anche l’affidamento della prole. Particolare rilievo assumono però, ai fini di questo articolo, le altre richieste presentate contestualmente: la ricorrente chiedeva anche infatti che si procedesse all’alienazione di alcuni beni e che il tribunale si pronunciasse sulle modalità di utilizzazione di una autovettura e sul possibile “affidamento” dell’animale di famiglia.

Rapporto tra causa principale di separazione e cause accessorie

Il collegio, chiamato a pronunciarsi sui termini di dettaglio della separazione, ha infatti affermato che queste ultime circostanze non potevano essere decise in quella sede. Eventuale alienazione di bene ed assegnazione di autovettura o animale di compagnia dovrebbero infatti essere decise dal tribunale secondo il rito ordinario. La controversia relativa alla separazione giudiziale è invece, secondo il suo schema naturale, decisa innanzi al collegio secondo un rito speciale.

Eventuali altre domande che richiederebbero il rito ordinario possono essere trattate cumulativamente nel rito speciale avanti al collegio sono se hanno un rapporto di connessione forte con la causa principale. In particolare, possono essere evocate in quella sede unicamente domande strettamente accessorie, cause di garanzia, accertamenti incidentali, domande riconvenzionali, eccezioni di compensazione, salvo il caso in cui afferiscano alla materia lavoristica o previdenziale.

Le ulteriori richieste del coniuge

Se quindi il coniuge intende presentare particolari richieste, al di fuori di quelle menzionate, che richiedano il rito ordinario non può farlo avanti al collegio investito della causa di separazione, bensì instaurando un nuovo distinto giudizio. Se intende, come nella specie, chiedere l’affidamento dell’animale domestico o determinazioni circa l’utilizzazione di una autovettura, deve esercitare distintamente un’apposita azione giudiziaria.

Davide Gambetta

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