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Sinistro con veicolo non assicurato: paga il Fondo di garanzia vittime della strada

Quando si parla di sinistri stradali, ovviamente, il pensiero corre all’assicurazione.

Nello scambio dei dati tra i soggetti coinvolti, nulla sembra, infatti, avere più importanza di quello relativo alla compagnia assicurativa, considerato che, come si suole dire,  “è l’assicurazione che paga..”

Ma cosa succede se, ad esempio, noi e il nostro terzo trasportato rimaniamo coinvolti in un sinistro – riportando anche lesioni personali – a causa di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa?

Chi pagherà?

Sinistro con veicolo non assicurato: cos’ è il Fondo di garanzia vittime della strada?

sinistro
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Ebbene, non tutti sanno che, in tal caso, ad intervenire sarà il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Si tratta di un fondo, operativo dal 1971, che liquiderà i danni nei casi in cui ad essere coinvolti siano veicoli o natanti non identificati, non assicurati, o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

Ammettiamo adesso che, sebbene sul veicolo che ci interessa sia apposto il contrassegno assicurativo rilasciato da una data compagnia  assicurativa, in realtà scopriamo che lo stesso sia privo di copertura. A chi andremo a chiedere il nostro risarcimento?

Sinistro con veicolo non assicurato: paga il Fondo di garanzia vittime della strada. Il principio di diritto.

Questo è  il caso di cui si è dovuta occupare la Cassazione e a cui ha dato risposta con la sentenza n. 24069/2017 nella quale ha esposto il seguente principio di diritto.

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio e che legittima lo stesso ad esperire la “azione diretta” nei confronti dell’ “apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione RCA a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS.”

Sinistro con veicolo non assicurato: paga il Fondo di garanzia vittime della strada. Il ragionamento della Cassazione.

Ciò perché, tale tutela è rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato come soggetto debole. Per questo motivo la situazione di apparenza, che deriva dall’esposizione di un contrassegno, che sia sprovvisto di tutti gli elementi prescritti dalla legge – come nel caso specifico persino il numero identificativo della polizza – non può ostacolare l’ottenimento del risarcimento da parte del danneggiato e non può dunque essere eccepita dall’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per sottrarsi all’azione risarcitoria fondata sull’accertata mancanza di una copertura assicurativa RCA del veicolo danneggiante; potendo soltanto essere considerata ad esclusivo vantaggio della vittima.

Errata dunque è per i Giudici di legittimità la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto che in presenza di contrassegno assicurativo sussisteva la responsabilità dell’assicuratore apparente, difettando la legittimazione passiva del FGVS.

Poco da ribattere, dunque, avrà l’impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto del FGVS, in merito alla sua chiamata in causa, perché, sebbene il nostro sia un mondo dominato dall’apparenza, almeno in questo caso si baderà alla sostanza!

Iolanda Giannola

 

 

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