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Società tra avvocati e altri professionisti, sono legittime?

Società tra avvocati e altri professionisti, sono legittime?

Com’è noto l’art. 10 della L. 183/2011 ha riformato gli ordini professionali e le società tra professionisti. In particolare il terzo comma  consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile; il quarto comma prevede la possibilità di costituire società, anche di capitali, fra professionisti e soci non professionisti, sia pure con alcune peculiari disposizioni concernenti i rapporti fra di essi, le maggioranze all’interno della società e l’esercizio dell’attività professionale con i relativi obblighi deontologici.

Società tra avvocati e altri professionisti, sono legittime? Fatto

Ebbene proprio in virtù di tale disposizione la società X – costituita da due avvocati e una dott.ssa in economia – aveva richiesto l’iscrizione all’albo al COA territoriale, il quale aveva respinto la domanda.

Inoltrato avverso la delibera ricorso al CNF, lo stesso si esprimeva per il rigetto,  ritenendo inapplicabile agli avvocati la disciplina di cui all’art. 10, commi da 3 a 11, legge n. 183 del 2011.

Per la cassazione della sentenza ricorreva la società, deducendo violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 10 legge n. 183 del 2011, nella parte in cui la pronuncia impugnata aveva ritenuto inapplicabile agli avvocati tale norma per l’esercizio di attività professionali secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, norma che ha introdotto la facoltà di costituire società anche di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o di soci di capitale.

Società tra avvocati e altri professionisti, sono legittime? La Corte

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In merito a tale doglianza, la Corte richiama il comma 4 dell’art. 10 legge n. 183 del 2011, essendo tale la disposizione normativa su cui si basa la richiesta di iscrizione all’albo della società ricorrente; e ricorda che “in occasione dell’emanazione della nuova legge professionale per gli avvocati (la n. 247 del 2012) il legislatore ritenne di inserire – con l’art. 5, comma 2, lett. a) – una delega al Governo contenente, fra i principi e criteri direttivi, la previsione che l’esercizio della professione forense in forma societaria fosse consentito a società, di persone o di capitali o cooperative, i cui soci fossero avvocati iscritti all’albo”.

Delega che però, come ricorda la Corte, è scaduta il 4.8.13, senza che il Governo abbia provveduto ad esercitarla.

Società tra avvocati e altri professionisti, sono legittime? Le ipotesi

Secondo la sentenza del CNF il divieto di società tra avvocati con la partecipazione anche di soci non professionisti previsto nell’art. 5, comma 2, lett. a) legge n. 247 del 2012 sarebbe sopravvissuto, quanto a mero contenuto precettivo, pur dopo lo scadere del termine per l’esercizio della delega, con l’effetto di consentire agli avvocati soltanto la costituzione di società di cui al decreto legislativo n. 96 del 2001 (di attuazione della direttiva 98/5/CE), che tra prevede, tra avvocati, solo la costituzione di società di persone e senza la partecipazione di soggetti privi di tale titolo professionale.

Secondo la società ricorrente invece, lo scadere della delega avrebbe determinato il venir meno del divieto di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) legge n. 247 del 2012; di conseguenza, ciò renderebbe  applicabile la normativa generale di cui al cit. art. 10, commi da 3 a 11, legge n. 183 del 2011.

A fronte delle due ipotesi, la Corte però ne fa salva un’altra, che si basa sul rilievo che il comma 9 del cit. art. 10 legge n. 183 del 2011 espressamente fa salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge;  e dunque, per l’effetto, ritiene pur sempre attuale il decreto legislativo n. 96 del 2001.

Tale ipotesi, a sua volta, si scinderebbe in due sottoipotesi alternative fra loro:

“a) pur dopo l’art. 10 legge n. 183 del 2011 l’unico tipo di società tra avvocati sarebbe quello di cui alla lex specialis contenuta nel citato d.lgs. n. 96 del 2001;

b) oltre a tale tipo di società (note con l’acronimo STA) disciplinato dal cit. d.lgs. n. 96 del 2001, gli avvocati potrebbero costituire anche società tra professionisti (note con l’acronimo STP) ai sensi dell’art. 10 legge n. 183 del 2011 e, quindi, società anche di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o di soci di capitale”.

Società tra avvocati e altri professionisti, sono legittime? Il rinvio

Stante l’importanza e la novità della questione la Corte, con l’ordinanza n. 15278/2017,  ha ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la causa per acquisire una relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo affinché questo “operi una ricostruzione completa del quadro normativo di riferimento e dei contributi, anche dottrinari, concernenti la questione della legittimità o non di società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti al relativo albo e, in particolare, della questione attinente al significato da attribuire alla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 9 del cit. art. 10 legge n. 183 del 2011, che espressamente fa salvi i diversi modelli societarie le associazioni professionali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge”.

Iolanda Giannola

 

 

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