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Spese processuali: l’avvocato che si autodifende ha diritto a onorari e spese

All’avvocato che si autodifende vanno liquidati secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione. Così la Cassazione Civile, con la sentenza 189 del 9 gennaio 2017, sulle spese processuali.

Il fatto

Anche gli avvocati hanno bisogno…dell’avvocato. In alcuni casi è possibile che l’avvocato si autodifenda. Proprio come nel caso preso in esame dalla sentenza in esame. Un avvocato, ricevuto un verbale di infrazione al Codice della Strada, propone opposizione avverso detto verbale, presso il Giudice di Pace. L’opposizione viene dichiarata inammissibile, pertanto, l’avvocato decide di proporre appello.

Cita quindi in Tribunale l’Ente locale che aveva emesso il verbale, il quale però non si costituisce in giudizio e rimane contumace. Il Tribunale, in sede d’appello, ritiene fondato il ricorso ed accoglie l’appello. Tuttavia, considerato che l’opposizione risulta proposta in proprio dal legale opponete/appellante , che l’Ente territoriale opposto non aveva contrastato la pretesa e non risultava neppure che avesse iscritto a ruolo la sanzione estinta, il Tribunale ravvisa ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.

L’avvocato quindi, ricorre in Cassazione. Il ricorso si articola su due motivi:

con il primo motivo di ricorso l’avvocato denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa;

con il secondo motivo l’avvocato lamenta la violazione falsa applicazione dell’art. 92 cod.proc. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. L’appellante sottolinea che nonostante non risultasse alcuna giustificazione alla mancata costituzione dell’Ente opposto e, soprattutto, all’omissione della produzione della documentazione necessaria ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, tuttavia, il Tribunale non avrebbe condannato la parte opposta al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio.

La decisione: una riflessione sulle spese processuali

La Cassazione, preliminarmente, chiarisce la questione relativa alla natura delle spese processuali.

La condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità: l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio che regola la materia è quello della soccombenza cristallizzato nell’art. 91 c.p.c,  laddove si prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., al principio di cui sopra, si può derogare quando la parte  vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni.

La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione. Quindi, nel caso in questione, non vi sono motivi per poter derogare alla regola della soccombenza.

La Cassazione precisa ancora che la soccombenza non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo, pertanto, il fatto che il convenuto non abbia contestato le pretese dell’attore, non incide sulla soccombenza.

Né è ragione adeguata e sufficiente, secondo la Corte, per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione, la contumacia della parte convenuta, come nel caso in esame, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza
della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

Sulla base di tali argomentazioni la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame, che tenga conto dei principi espressi in motivazione.

Maria Rosaria Pensabene

 

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