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Stop alle liquidazioni irrisorie: sono illegittime

Stop alle liquidazioni irrisorie: sono illegittime.

E’ comprensibile come, dopo anni di causa, uno dei momenti di maggior entusiasmo per l’Avvocato sia quello in cui, a conclusione, chiede di essere liquidato. La liquidazione: fonte, a volte di gioia, altre di dolore …

A chi non è mai capitato di rimanere, quanto meno, perplesso dinanzi a determinate liquidazioni? O di ascoltare colleghi stanchi e amareggiati per l’ennesima liquidazione bassa e irrisoria? Sempre più spesso, gli Avvocati si chiedono e chiedono il motivo per cui i propri compensi vengano ridotti all’osso, e cresce in loro la rabbia e la frustrazione.

Ebbene, a fronte di una tra le tante situazioni in merito, a rispondere all’appello, è stata recentemente, con l’ordinanza del 30.11.2016 n. 24492, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un Avvocato.

Stop alle liquidazioni irrisorie: sono illegittime. La Cassazione.

La Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato ritenendo il ricorso manifestamente fondato, dal momento che “una volta che il Tribunale abbia riconosciuto l’attività svolta dal legale della procedura (con l’esistenza di almeno tre «fasi necessarie»), il valore della controversia (in € 1.708.971,81, ossia oltre lo scaglione massimo stabilito), il DM applicabile (in quello n. 140 del 2012), non si giustifica l’entità di quanto liquidato, che appare lesivo sia dei minimi stabiliti sia del canone del decoro della professione”. 

Secondo la Corte, dunque, l’entità della liquidazione sarebbe illegittima sotto due profili, in quanto lesiva sia dei minimi stabiliti, sia del canone del decoro della professione. E in merito a tale secondo profilo  il riferimento è l’art. 2233 che al secondo comma recita: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

La Cassazione continua, infatti, sottolineando come, in relazione al DM n. 140 del 2012, la Corte abbia enunciato i seguenti principi di diritto che appaiono violati nel caso di specie:

a) «La facoltà, riconosciuta al giudice dall’art. 9 del d.m. n. 140 del 2012 (applicabile “ratione temporis”), di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie “ex lege” n. 89 del 2001, incontra un limite nell’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.» (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 25804 del 2015);

b) «In tema di spese processuali, in applicazione dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, i compensi del professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio,devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.» (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6306 del 2016).

Stop alle liquidazioni irrisorie: sono illegittime. Parametri e decoro.

compenso
compenso

Correttezza dei parametri dunque e compensi adeguati all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Ecco il giusto binomio che si chiede di considerare quando viene emessa una liquidazione affinché questa sia la più rispettosa possibile dell’attività posta in essere dal legale. Un’attività che, seppur molto nobile, oggi è spesso sminuita e svilita, nonostante le gravi responsabilità che ne derivano e il grande impegno che ne sta dietro.

E attenzione, a chi possa pensare che se ne stia facendo una questione venale, si ricorda il diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, aggravato dal fatto che quella dell’Avvocato è un’attività che spesso “tiene svegli la notte”, come certe liquidazioni che ti lasciano con l’amaro in bocca e una serie di “perché?”

Iolanda Giannola

 

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