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Telelaser: valida la multa per eccesso di velocità

Il telelaser è un apparecchiatura largamente impiegata dalla polizia stradale per constatare infrazioni del codice della strada e violazioni dei limiti di velocità da parte degli automobilisti. Questo strumento è davvero affidabile ed idoneo a fondare una legittima sanzione? Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26910 del 14 novembre 2017.

Un automobilista aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Mestre, impugnando un verbale di contestazione della polizia stradale di Venezia con cui gli era stata contestata una violazione del limite di velocità.

L’impugnazione si fondava sul fatto che l’accertamento era stato eseguito tramite apparecchiatura telelaser, la quale, ad avviso del ricorrente, era un inadeguato strumento di accertamento in quanto inidoneo a rilevare in modo chiaro e senza margine di errore la velocità dell’autovettura, e soprattutto non conservando alcuna traccia o prova fotografica del veicolo oggetto di rilievo, né della sua velocità di transito.

L’opposizione veniva rigettata in ogni grado di merito e il ricorso in Cassazione veniva rigettato.

Secondo il giudice d’appello, infatti, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione deve essere contestata e provata nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall’opponente il quale deve dar prova di una situazione comunque ostativa al suo regolare funzionamento. L’opposizione non può dunque validamente fondarsi sull’asserita inadeguatezza di un mezzo di accertamento, tra l’altro espressamente previsto dalla legge, dall’art. 345 del Codice della Strada.

Inoltre, la Suprema Corte ribadisce al legittimità dell’accertamento a mezzo telelaser. Infatti, nonostante non consenta il salvataggio di prova video o fotografica, l’accertamento dell’infrazione è compiuta dagli agenti di polizia stradale mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso. Il verbale d’infrazione costituisce, dunque, un atto pubblico ex art. 2700 c.c. idoneo a fare piena prova dei fatti attestati dal pubblico agente che ha assistito personalmente al compimento della violazione, cosicché l’unico mezzo per contestare la rilevazione sarebbe la querela di falso.

Il telelaser è dunque uno strumento differente rispetto ai tutor. Nel primo caso, l’infrazione è commessa davanti agli occhi della polizia stradale che, in virtù dei suoi poteri di accertamento e del suo ruolo pubblico, può verbalizzare la violazione con valore probatorio privilegiato, senza necessità di prova fotografica. Nel secondo caso, invece, la violazione dei limiti di velocità avviene al di fuori del campo di intervento della polizia e viene accertata in un momento successivo alla commissione del fatto, con la conseguente necessità della documentazione probatoria video fotografica.

Martina Scarabotta

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