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Tenda su terrazza che riduce il panorama: è illegittima se non è amovibile

Per la Cassazione è da ritenersi nuova costruzione una tenda non agevolmente amovibile la cui installazione sia sostanzialmente stabile e determini incremento di volume ed è illegittima la sua realizzazione se priva di idoneo permesso di costruire.

In questi termini si è espressa la II Sez. Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10730 del 2017 chiamata a pronunciarsi sul caso di una signora che aveva chiesto ed ottenuto il risarcimento dei danni a causa della riduzione del panorama che la propria abitazione aveva subito per la realizzazione di una “tenda chiusa con vetrate” a copertura della terrazza fronte mare di pertinenza di un hotel confinante. La domanda avanzata dalla signora, fondata sugli artt. 872 e 2043 c.c., aveva sostenuto l’illegittimità dell’opera per contrarietà alla normativa prevista dal regolamento edilizio del comune di residenza.

Concessione edilizia e amovibilità

Secondo la società titolare dell’hotel che ricorreva in Cassazione, l’opera in contestazione era stata erroneamente considerata illegittima in quanto, da un lato, l’opera era stata regolarmente autorizzata, dall’altro, per il sistema di installazione utilizzato poteva ritenersi amovibile.

  1. Quanto al primo punto la tenda avrebbe formato oggetto di apposita concessione edilizia, addirittura, rilasciata per una superficie e volumetria maggiore rispetto a quella effettivamente realizzata.
  2. L’amovibilità dell’opera, la cui conformità alla concessione era stata ribadita dalla CTU in primo grado, emergerebbe dal fatto che i relativi pilastrini di sostegno sono ancorati al lastrico unicamente mediante imbullonamento. Al più, secondo la ricorrente, il carattere abusivo si sarebbe potuto ipoteticamente sostenere solo in relazione al banco bar realizzato su una parte della terrazza coperta dalla tenda; banco bar che, tuttavia, non rilevava ai fini della legittimità della tenda e che di per se non determinava alcuna riduzione del panorama godibile dalla casa della signora.

tenda stabileLa Suprema Corte ha invece confermato l’illegittimità dell’opera in contestazione – meglio qualificata dal c.t.u. come “serramento ad impaccamento laterale” – in quanto si tratta di «struttura prefabbricata in pali metallici infissi al lastrico solare dell’albergo con tetto costituito da tenda non agevolmente amovibile, dato l’ancoraggio e le notevoli dimensioni» e, quindi, «stante l’installazione stabile e l’incremento di volume, da considerarsi costruzione illegittima perché priva di idoneo permesso di costruire». Tale non è risultata, infatti, la allegata concessione per l’esecuzione di opere in quanto avente ad oggetto altro ossia la “facoltà di eseguire ristrutturazioni per riqualificazione, adeguamento a normativa antincendio, superamento delle barriere architettoniche e realizzazione di una semplice tenda” e non di una notevole costruzione ancorata al suolo con aumento di volume.

La Corte d’appello ha, in sostanza, qualificato l’opera in questione come una “nuova costruzione edilizia” (si veda la relativa normativa DPR 380/2001 – Testo Unico sull’Edilizia) e tale qualificazione costituisce un giudizio di fatto non sindacabile in sede di ricorso in Cassazione se non sotto il profilo del vizio motivazionale (profilo che nel caso in questione non è stato adeguatamente sviluppato nel mezzo di ricorso e quindi non accolto).

 Rosy Abruzzo

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