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Testamento, ultime volontà del de cuius sempre di fronte ai testimoni

Testamento pubblico: per la sua validità è necessario che il notaio faccia manifestare al testatore le sue volontà e che dia lettura della scheda testamentaria al testatore in presenza dei testimoni.

Testamento di fronte ai testimoni, il caso

Una donna ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi il fratello, per far accertare la nullità del testamento pubblico, redatto dal notaio, contenente le ultime volontà della madre. Ciò per diversi motivi. Innanzitutto perché il notaio, prima della redazione del testamento, aveva incontrato la testatrice e preso appunti riguardo le sue ultime volontà. E poi perché, secondo la figlia, la madre non fosse in grado di intere e di volere, oltre ad essere cieca. La domanda della donna è stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello. Secondo i giudici della Corte di Appello la validità del testamento non era inficiata dalla circostanza che vi fosse stato un incontro tra il notaio e la testatrice, precedente alla redazione del testamento. Infatti al momento del ricevimento del testamento pubblico il notaio ha dato lettura delle ultime volontà della testatrice di fronte ai testimoni. Formalità richieste dalla legge notarile (n. 89 del 1913) ai fini della validità del testamento pubblico.

Testamento di fronte ai testimoni, la decisione della Cassazione

La donna ha proposto ricorso per Cassazione. I giudici della Suprema Corte, con sentenza n. 1649/2017 della seconda sezione civile, hanno confermato la decisione dei precedenti gradi di giudizio. Nella stipula del testamento pubblico si distingue tra operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda che, dunque, possono svolgersi in due momenti differenti. Durante la redazione del testamento pubblico, per la sua validità, è necessario che il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore le sue volontà e che dia lettura della scheda testamentaria al testatore in presenza dei testimoni. E ciò si era verificato. Per quanto riguarda la circostanza che la donna fosse incapace di intere e di volere, era stata presentata documentazione clinica che dimostrava il contrario. Infine la cecità non è causa di invalidità del testamento pubblico. Il cieco, infatti, può fare testamento pubblico perché è pienamente capace di agire.

Livia Carnevale

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