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Tutela della quota di riserva e decorrenza del termine di prescrizione

Tutela della quota di riserva, da quando decorre il termine di prescrizione? Cass. civ. 138/2017

Con l’interessante pronuncia in commento, n. 138 del 5/1/2017, la II Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione delle azioni esperibili a tutela della quota di riserva prevista in favore di ciascun erede legittimario, confermando il proprio precedente e consolidato orientamento sul punto.

Il caso in esame

Due fratelli, nell’ormai lontano 1996, agivano, in qualità di legittimari, a tutela della propria quota di riserva nei confronti di un altro fratello e di un nipote. Adducevano, in specie, che l’atto di compravendita del 1991, con cui il defunto padre aveva trasferito ai convenuti la nuda proprietà di un compendio immobiliare, dissimulava una donazione, o, in subordine, configurava una donazione indiretta. Chiedevano pertanto la rescissione per lesione della divisione operata dal testatore, e la reintegra in natura della quota di legittima ad essi spettante, previa riduzione delle altre quote.

I convenuti, oltre a difendersi nel merito, chiedevano in via riconvenzionale la ricostruzione del patrimonio ereditario e la restituzione del denaro e beni immobili a sua volta ricevuti da uno dei due fratelli attori con atto di compravendita del 1973, in tesi anch’esso dissimulante una donazione.

Soccombenti in primo grado, gli attori appellavano la sentenza ottenendo così il riconoscimento delle proprie pretese, e, in particolare, del fatto che l’atto di compravendita della nuda proprietà intervenuto nel 1991 tra il de cuius e i convenuti configurasse donazione indiretta relativamente alla parte di valore eccedente la somma versata come corrispettivo.

I convenuti, pertanto, proponevano ricorso per cassazione, affidandosi a ben 10 motivi di merito e di rito, di cui uno ritenuto fondato dalla Cassazione, e gli altri giudicati infondati o assorbiti.

La decisione della Cassazione

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano l’erroneità della decisione della Corte d’Appello per aver questa ritenuto che al momento dell’introduzione del giudizio (1996) fosse già ampiamente prescritta l’azione di simulazione della compravendita del 1973, dai medesimi esercitata in via riconvenzionale.

La Corte di Cassazione, in accoglimento, ha censurato la conclusione della Corte territoriale, evidenziando come essa non abbia tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, l’azione di simulazione era collegata all’azione di riduzione; conseguentemente, il termine prescrizionale decennale iniziava a decorrere solo dal momento dell’apertura della successione, ossia nel 1995, poco prima dell’introduzione del giudizio.
Difatti, come da costante giurisprudenza della Corte di Legittimità, qualora l’erede agisca come legittimario e proponga domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso dissimulanti donazione, la lesione della quota di riserva si concretizza solo al momento dell’apertura della successione (ex multis, vedi Cass. n. 3932/2016). È quindi solo da quel momento che inizia a decorrere il termine prescrizionale decennale dell’azione di simulazione, in quanto, si ripete, collegata all’azione di riduzione “principale”.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per il riesame dell’appello incidentale presentato dagli originari convenuti con riferimento all’accertamento della simulazione della compravendita del 1973 intervenuta tra il de cuius e uno degli attori.

Testo completo della sentenza Cass. Civ., sez. II, n. 138/2017: download PDF.

Davide Baraglia

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