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Vacanza rovinata? Paga il Tour operator

Danno da vacanza rovinata: il Tour operator risponde del danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso di rapina del turista, perché tenuto a garantire la sicurezza della vacanza che vende al cliente.

Vacanza rovinata: il caso

Un uomo, durante una vacanza in un villaggio turistico, subì una rapina. Il rapinatore aggredì il turista sferrandogli un pugno e gli rubò l’orologio d’oro. L’uomo ha convenuto in giudizio il tour operator che organizzò la vacanza. Il Tribunale di Campobasso ha condannato il tour operator al pagamento di 2.000 euro per danno patrimoniale, corrispondenti al valore dell’orologio rubato. La decisione è stata confermata in appello e, oltre ai 2.000 euro, all’uomo vittima della rapina la Corte d’appello ha riconosciuto altri 4.000 euro di risarcimento. Precisamente 1.500 euro per danno non patrimoniale da vacanza rovinata, 1.000 euro per danno da lesioni subite ad opera del rapinatore e altri 1.500 per il costo della vacanza non goduta.

Contro la decisione della Corte d’appello, la società, in qualità di tour operator, ha proposto ricorso per cassazione.

Vacanza rovinata: risarcimento del danno non patrimoniale

L’art. 47 del codice del turismo (Decreto legislativo n. 79 del 2011) prevede espressamente il Danno da vacanza rovinata e stabilisce “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”. La giurisprudenza della Cassazione, successiva all’emanazione del codice del turismo, ha precisato che il danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, sia inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata. Il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” viene riconosciuto quando sia provato un pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, oltre che quando vengano in rilievo lesioni all’integrità psicofisica tutelate dall’art. 32 Costituzione.

Vacanza rovinata: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza della sesta sezione civile, n. 6830/2017, ha respinto il ricorso del tour operator.

Il tour operator ha provato a sostenere che non vi fosse carenza di vigilanza all’interno della struttura turistica dove avvenne la rapina. I giudici della Cassazione hanno replicato che l’accertamento sulla sicurezza effettuato dal Tribunale e dalla Corte d’appello non possa essere rivisto in sede di legittimità. Inoltre, già la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante. La gravità della lesione è stata provata dal referto medico del pronto soccorso che si prese cura del turista. Di conseguenza la Cassazione ha rigettato il ricorso del tour operator e confermato il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali a favore del turista.

Livia Carnevale

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