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Vaccini: niente risarcimento al bambino autistico se manca la dimostrazione del nesso causale

Vaccini: niente risarcimento al bambino autistico se manca la dimostrazione del nesso causale

Vaccini e bambini autistici: i fatti di causa

Il genitore di un bimbo autistico proponeva domanda al Tribunale di Salerno per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992, sostenendo che il figlio avesse contratto una “encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica” in seguito ed a causa di una terapia vaccinale somministratagli. Sia in primo grado, che successivamente davanti alla Corte d’appello, le sue istanze venivano rigettate, in quanto la relazione del consulente tecnico d’ufficio permetteva di ritenere escluso il nesso di causalità fra la vaccinazione antipolio Sabin e la malattia.

Contro la sentenza d’appello veniva quindi proposto ricorso per cassazione, sulla base della violazione dell’art. 1223 del codice civile e del mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti. Secondo la tesi del ricorrente, infatti, nella sua ricostruzione la Corte d’appello sarebbe incorsa in vizio di mancata motivazione, in quanto avrebbe condiviso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in maniera “acritica”, senza dare alcun rilievo alle controdeduzioni dei consulenti tecnici di parte e del difensore.

Vaccini e bambini autistici: la rilevanza del nesso causale

Con l’ordinanza n. 18358 del 25 luglio 2017 la Corte di Cassazione civile, sezione VI, Lavoro ha qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto la doglianza del ricorrente non può ritenersi analizzabile in sede di giudizio di legittimità.

Nella prospettazione fornita dal padre del bambino si riportavano i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado, che concludeva di “trovarsi di fronte ad una patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti”, aggiungendo come “vi concorre un possibile ruolo di fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell’autismo con quella della vaccinazione antipolio Sabin nella popolazione”.

Secondo la suprema Corte il ricorrente, con la sua ricostruzione, avrebbe sollecitato “in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le proprie prospettazioni e quindi una diversa valutazione di merito”, come tale inammissibile ex art. 375 comma 1, n. 1, c.p.c.

Nella propria relazione sul caso in esame, infatti, il c.t.u. aveva argomentato come “la scienza medica valorizzata dal c.t.p. non consente, allo stato, di ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità”, ed aveva anche considerato e controargomentato le osservazioni critiche mosse alla propria consulenza.

Secondo i giudici di legittimità, pertanto, la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, alla luce dei quali “la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile”.

Rientrava infatti nelle prerogative di merito dei giudici di secondo grado aderire alle risultanze della consulenza tecnica espletata, anche perchè, ricorda la Cassazione, accettare il parere del consulente integra una motivazione adeguata, bastando in tal caso “l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese”.

La cassazione dunque ritiene inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Chiara Pezza

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