Shopping Cart

Vaccini non obbligatori e danno: legittimo il risarcimento

La Cassazione ha accolto la pretesa di un cittadino che si era sottoposto alla vaccinazione antipolio prima che divenisse obbligatoria

In questi ultimi tempi, hanno fatto molto scalpore la quantità di vaccini resi obbligatori dal ministero della salute; le opinioni sono contrastanti sul beneficio o meno degli stessi.

Ma, tralasciando la discussione, viene da porsi un quesito: se sul risarcimento per i danni provocati dai vaccini obbligatori vige il diritto all’indennizzo ai sensi della L. 210/1992, cosa accade in caso di danno provocato da vaccino non obbligatorio?

In merito, è stata chiamata recentemente ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione.

Risarcimento danni vaccini non obbligatori: il caso

La Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda con cui il ricorrente, a seguito di vaccinazione antipolio tipo Salk somministrata quando ancora non era obbligatoria (ma fortemente consigliata dai medici) e risultando positivo alla  poliomielite su entrambi gli arti inferiori, richiedeva l’indennizzo previsto dall’art. 1 della Legge 210/1992 assumendo il nesso di causalità tra la menomazione da cui affetto e il vaccino.

La Corte d’Appello, in particolare, aveva sottolineato che l’indennizzo previsto dalla norma invocata era circoscritto solo a coloro che fossero stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 695/1959. Nel caso in esame, invece, la vaccinazione era stata praticata anteriormente a tale data.

Il ricorrente, convinto delle proprie ragioni, chiamava ad esprimersi sulla questione la Suprema Corte di Cassazione.

Risarcimento danni vaccini non obbligatori: la decisione della Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11339 del 10 maggio 2018 , ha accolto il ricorso, confermando quanto disposto dal giudice di prime cure,  stabilendo che la tutela tramite indennizzo del danno per vaccinazioni con effetti degenerativi ha valore retroattivo anche per quelle non obbligatorie.

Nelle argomentazioni, infatti, a sostegno della tesi della retroattività, viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/1998 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l’art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica“.

In secondo luogo, i giudici di Piazza Cavour, hanno ritenuto che «laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività e, per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo».

Maria Teresa La Sala

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner