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Vendita di auto usata: bisogna sempre dichiarare se è incidentata

Vendita di auto usata: bisogna sempre dichiarare se è incidentata. Cass. Civ. 16886/2017.

La compravendita di un’auto usata, ça va sans dire, è certamente terreno di elezione per l’insorgenza di controversie tra le parti. Tra di esse, una importante quota parte riguarda il caso tipico che ha per oggetto la vendita di un veicolo che ha subito sinistri o riparazioni importanti, le quali, ancorché eseguite a regola d’arte (e, in ipotesi, senza alcun pregiudizio per la funzionalità del mezzo), vengono tuttavia taciute al compratore, che si convince a trattare e a stipulare avendo una falsa rappresentazione delle condizioni dell’auto di cui si tratta.

Il caso

Nel caso di specie, l’attrice, acquirente di un’auto usata, citava in giudizio il venditore deducendo che quest’ultimo le avrebbe garantito che il veicolo fosse in perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non avesse mai subito sinistri né riparazioni, mentre invece esso avrebbe presentato dei difetti, dolosamente occultati al momento della compravendita, da cui l’acquirente pretendeva di essere garantita ai sensi dell’art. 1490 e seguenti del codice civile (garanzia per vizi della cosa venduta).

In primo grado il Giudice rigettava tuttavia la domanda, non ritenendola sufficientemente provata. All’esito del giudizio di appello, invece, il giudice condannava il venditore a pagare all’appellante la somma di euro 1.500, oltre spese, a fronte dei 2.500 richiesti. La sentenza motivava tale condanna sulla scorta del fatto che le riparazioni lamentate erano effettivamente state eseguite sulla vettura oggetto di causa, e, sebbene le stesse fossero state effettuate a regola d’arte, nondimeno l’auto usata era stata presentata come “praticamente nuova”, mentre di fatto la stessa avrebbe dovuto essere considerata “incidentata”. Il venditore, pertanto, avrebbe tenuto un comportamento scorretto, fonte di responsabilità ai sensi degli art. 1366 e 1175 del codice civile, dato che l’acquirente, se avesse conosciuto il sinistro avvenuto, non avrebbe certamente contratto alle condizioni poi effettivamente pattuite.

I motivi di ricorso e la decisione della Cassazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il venditore dell’autoveicolo, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo lamentava, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto egli sarebbe stato condannato malgrado l’oggetto del giudizio fossero i presunti vizi del bene venduto, del quale, in effetti, era stata in seguito accertata la piena funzionalità.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rilevato che, per effetto della modifica apportata al succitato articolo di legge dalla L. 143/2012, le censure proponibili sono limitate “all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, laddove invece il testo precedente recitava: “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Conseguentemente, il motivo in esame è stato dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Sosteneva al riguardo che l’attrice aveva agito per far accertare i vizi della cosa compravenduta, circostanza negata in fatto, atteso che il Giudice dell’appello aveva riconosciuto, all’esito della CTU, che le riparazioni effettuate sul veicolo erano state effettivamente eseguite a regola d’arte, motivando invece la condanna in base alla violazione dei principi di correttezza contrattuale di cui agli artt. 1366 e 1175 c.c., affermando, sulla base di mere presunzioni, che l’acquirente, se avesse conosciuto il sinistro avvenuto, non avrebbe certamente contratto alle condizioni poi effettivamente pattuite.
Il motivo di ricorso, pur suggestivo, non coglie certo nel segno, come rilevato dalla Suprema Corte. La doglianza del ricorrente, difatti, è generica e senza indicazione dello specifico vizio della sentenza impugnata secondo le ipotesi tassative indicate dall’art. 360, co. 1, c.p.c., che specifica i motivi di ricorso per cassazione di una sentenza.
Al riguardo, la Corte richiama i principi sanciti in relazione all’art. 112 c.p.c. dalla sentenza S.S.U.U. 17931/2013, che così recita: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge“.

Rimarcato questo principio, la Corte sottolinea che il ricorrente non solo non ha indicato specificatamente la violazione di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., ma non ha neppure fatto univoco riferimento alla nullità della decisione di cui al predetto articolo di legge, non avendo indicato quale sia la pretesa omessa pronuncia o il capo della sentenza in cui il giudice sarebbe incorso nel vizio così dedotto, limitandosi invece a generiche argomentazioni contenenti altresì sostanziali censure di merito, in re ipsa inammissibili.
Ne consegue che anche questo secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Conseguentemente, così rigettato – sebbene per motivi squisitamente processuali – il ricorso proposto dal venditore dell’auto di cui era causa, la sentenza di appello è divenuta definitiva, consacrando le ragioni dell’acquirente e la condanna del venditore, il cui elemento fondante è proprio la dichiarazione del venditore non conforme al vero in ordine alla presenza di riparazioni conseguenti a sinistro stradale occorso al veicolo, e non la qualità della riparazione, pur accertata dal perito del Tribunale come eseguita a regola d’arte.

Pertanto se ne può ricavare che, anche se la differenza di valore rispetto a un esemplare integro è di fatto limitata, nascondere la presenza di sinistri o riparazioni avvenute sull’auto usata oggetto di compravendita comporta certamente la responsabilità precontrattuale del venditore, laddove l’acquirente riesca a provare – anche solo mediante presunzioni semplici – che, se avesse saputo del sinistro, non avrebbe certamente contratto a quelle condizioni.

Il testo integrale della sentenza è reperibile al seguente link.

Davide Baraglia

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