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Abuso dei mezzi di correzione: quali condizioni per la condanna del docente?

Abuso dei mezzi di correzione: quali condizioni per la condanna del docente?

Perché possa configurarsi il reato di abuso dei mezzi di correzione, il codice penale richiede che si manifesti a carico della persona offesa una malattia. Il termine “malattia” impiegato dal legislatore ha assunto nel corso del tempo molteplici diverse accezioni. Alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione, è prevalsa una lettura particolarmente estensiva ed a larghe maglie: è malattia ai limitati fini del reato in discorso anche lo stato d’ansia grave e perdurante, l’insonnia, lo stress e persino eventuali disturbi del comportamento. Se le condotte del docente sono quindi tali e tante da indurre una di queste possibili circostanze, la condizione di punibilità potrà dirsi verificata.

Valutazione della “malattia” dello studente: non è necessaria la perizia

La Corte ha ricordato che, a proposito del reato di abuso dei mezzi di correzione, la malattia non necessariamente deve essere accertata all’esito di una perizia medica canonicamente espletata. È sufficiente, perché il reato possa configurarsi, che lo stato di grave disagio alla soglia del patologico della persona offesa possa essere desunto dal giudice anche sulla base del proprio prudente apprezzamento e delle nozioni di comune esperienza. Se, sulla base delle massime di comune ragionevolezza e delle capacità di discernimento dell’uomo medio, la persona offesa risulta profondamente vulnerata dalla condotta, nessun ulteriore accertamento parrebbe necessario.

La Cassazione: è irrilevante l’inadeguatezza o l’ostilità del contesto nel quale il docente presta servizio, se mancano prove concrete

È interessante notare che il docente, nella propria doglianza, aveva affermato che la condotta contestata era diretta conseguenza del disagio provato nel contesto scolastico nel quale prestava la propria attività lavorativa, a suo dire caratterizzato da una generale inadeguatezza. Lamentava l’insegnante di essere stato indotto al comportamento contestato dal persistente stato di disistima, incomprensione e ostilità. Ritiene la Suprema Corte che doglianze di questo tipo siano generiche e prive di qualsiasi riscontro pratico. A poco rileva questa semplice condizione di disagio meramente affermata e non più circostanziatamente provata in ordine a morfologia ed a conseguenze concrete.

Peraltro, nel caso di specie, le condotte contestate al docente comprendevano una rilevante sequela di atti nocivi per la serenità degli studenti, quali strattonamenti, ingiurie, insulti, offese verbali, grida. La Corte ha quindi concluso confermando la condanna del docente.

Davide Gambetta*

*Davide Gambetta, giudice arbitro di un tribunale privato, è anche direttore di un portale scientifico di approfondimento sui diritti degli studenti e la normativa scolastica disponibile al link sportellosuidiritti.altervista.org.

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