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“Accollarsi” le multe di altri? E’ reato di falso

“Tanto l’auto non la prendi mai”, “Tanto mica se ne accorgono”. Sono le frasi più ricorrenti quando, arrivata una multa con decurtazione dei punti sulla patente di guida, si pensa di farla franca indicando il nome di una persona diversa dall’effettivo trasgressore. Ed invece una condotta del genere può portare anche a conseguenze più gravi di quelle puramente amministrative.

Da oggi dichiarare un’altra persona alla guida in occasione di infrazione stradale commessa da altri potrà giustificare un addebito di responsabilità penale. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12779/2017 ha infatti riscontrato per un’ipotesi del genere la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

Il caso

Nel 2014 il Tribunale di Gorizia riteneva una cittadina lituana responsabile del reato di cui all’art. 483 c.p. La sentenza di condanna si fondava sul fatto della trasmissione- ad opera dell’imputata ed indirizzata all’organo accertatore- di una dichiarazione nella quale si sosteneva che, in occasione dell’infrazione accertata nel 2011 (utilizzo del telefonino durante la guida), alla guida dell’autovettura ad essa intestata vi fosse un’altra persona, e cioè il padre. Tale affermazione tuttavia si poneva in totale disaccordo con quanto dichiarato dal verbalizzante della contravvenzione, secondo cui alla guida in quell’occasione vi era una donna. Nel 2015 la decisione del tribunale friulano veniva confermata, in punto di addebito della responsabilità, dalla Corte d’Appello di Trieste.

Nell’impugnare la sentenza del giudice di secondo grado, contestando in particolare l’affermazione di responsabilità penale a proprio carico, l’imputata  evidenziava tanto l’assenza di prove che dimostrassero il proprio fine di ingannare l’organo accertatore- suffragata tra l’altro anche da presunte incomprensioni linguistiche- tanto l’assenza dello status di atto pubblico in ordine alla propria dichiarazione ritenuta falsa.

La risposta della Cassazione: l’art. 483 c.p. e l’obbligo di dichiarare il vero

La Cassazione non è dello stesso avviso della ricorrente. Nella sentenza 12779/2017 si sottolinea la piena corrispondenza della situazione concreta alla fattispecie astratta di cui all’art. 483 c.p. In altre parole, attraverso la propria dichiarazione non veritiera fatta pervenire alla Polizia Municipale, l’imputata avrebbe permesso “… di individuare il soggetto destinatario della sanzione amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento” : questo permette di ravvisare senza dubbio gli elementi costitutivi del reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, che ricorre, come più volte ribadito già in passato dalla stessa Corte, “…allorchè la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati, il che avviene quando la legge obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente”.

Quanto all’intento “menzognero”, più che esaustive vengono considerate le motivazioni già fornite nei precedenti gradi di giudizio in ordine sia alla ricorrenza dell’obiettivo dell’imputata di fare in modo da ottenere la decurtazione dei punti sulla patente del padre, in conseguenza dell’infrazione, sia“… all’impossibilità di ricondurre la vicenda ad un equivoco provocato da incomprensioni linguistiche, in considerazione dello scambio verbale avvenuto fra la conducente del veicolo e il verbalizzante il giorno del fatto, all’esito del quale la prima chiedeva espressamente che la violazione non le venisse immediatamente contestata, così consentendo la successiva dichiarazione”.

“Fare i furbi” sarà ancora conveniente?

La pronuncia esaminata contiene un’importante monito circa una pratica fino ad ora compiuta con leggerezza, ed alimentata dal timore di subire i pur legittimi effetti di talune trasgressioni al Codice della Strada, che vanno oltre la semplice sanzione pecuniaria, riguardando la patente di guida. Senza dubbio tale pronuncia afferma con forza la responsabilità che si connette a quella particolare dichiarazione, obbligatoria ai sensi dell’articolo 126-bis del codice della strada, con la quale devono comunicarsi i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione all’organo che ha accertato la violazione per procedere alla decurtazione dei punti.

Per cui, se da un lato la semplice negligenza- che si traduce nell’omissione o ritardata dichiarazione- porterà ad un’ulteriore sanzione amministrativa (con il pagamento di una somma da € 263,00 a € 1050,00), dall’altro lato la scelta di dichiarare il falso per evitare la decurtazione dei punti d’ora in poi potrà portare anche alla più grave pena della reclusione fino a due anni.

Antonio Cimminiello

 

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