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Cani abbaiano di notte sul terrazzo: niente condanna se si lamenta solo qualche vicino

Secondo la sentenza n. 16677 del 2018 della Corte di Cassazione, non è condannabile il proprietario di tre cani che hanno abbaiato per buona parte della notte sul terrazzo. Per quale motivo? Perché il rumore ha disturbato solo due vicini e non un numero più ampio di persone. Scopriamo insieme il caso e le motivazioni dell’annullamento della sentenza impugnata.

Cani abbaiano di notte sul terrazzo: la vicenda

Con la sentenza n. 187 del 2016, il Tribunale di una nota città del Sud Italia aveva condannato una donna perché avendo lasciato da soli i suoi tre cani, questi avevano abbaiato disturbando due vicini da casa. Il tutto è accaduto di notte e i tre cani si trovavano sul terrazzo.

La proprietaria degli animali propone ricorso per cassazione in quanto ritiene che la legge sia stata erroneamente applicata. Il legale della donna sostiene che il caso sia isolato e durato poche ore e il rumore abbia creato disturbo solo a due vicini di casa e non a un vasto e indeterminato numero di persone come stabilito dall’art. 659 del codice penale.

Cani abbiano di notte sul terrazzo: per la Cassazione il ricorso è fondato

La Suprema Corte ritiene che perché sussista il reato di previsto dall’art. 659 del codice penale, comma primo, devono essere presenti determinati requisiti. La condotta rumorosa deve “essere tale da recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.”

Nel caso in questione si riscontra che il giudice di primo grado non abbia svolto adeguatamente le indagini. Come previsto dall’art. 659 del cod. pen. è necessario che i rumori siano fonte di disturbo per una “potenziale pluralità indeterminata di persone”. In questo caso le lamentele per il rumore provocato dai tre cani erano state fatte solo dai due individui che risiedevano entrambi dell’appartamento vicino a quello della ricorrente e non da altri soggetti. Inoltre, il Tribunale non aveva dato una serie di indicazioni su specie e razza degli animali di compagnia che poteva essere utile per comprendere l’intensità del rumore. Ma non solo, sarebbero state utili anche delle informazioni sui luoghi in cui è accaduto il fatto.

Proprio per l’assenza di queste indicazioni l’indagine è, secondo la Corte, inadatta a stabilire se il reato sussista o meno.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza in quanto il reato è ormai estinto per prescrizione.

Maria Rita Corda

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