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Carcere, lo spazio minimo per detenuto non comprende il letto

Carcere, lo spazio minimo per detenuto non comprende il letto

Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, sentenza n. 22929/2017

Carcere sì, ma nel limite del rispetto di un trattamento umano e non degradante del detenuto. È il concetto ancora una volta ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento che parla di “spazio vitale minimo” individuale del carcerato nell’ambito di una cella collettiva. Ci si riferisce, invero, alla superficie della camera fruibile dal singolo ed idonea al movimento. Tale spazio non può che ricomprendere, afferma la sentenza, “non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi, ma anche quello occupato dal letto”.

Il principio affermato è frutto di una lunga evoluzione giurisprudenziale che sfocia nella nota sentenza Torreggiani della Corte Edu che ha precisato che anche il letto, che normalmente nelle celle cumulative è a castello, non può che essere considerato un elemento “ingombrante” e come tale non può che incidere, in termini di metratura, nello spazio minimo vitale del carcerato all’interno della camera detentiva. Non è ammissibile, dunque, che tale tipo di superficie, che evidentemente è occupata per finalità di riposo o, comunque, per attività “sedentaria”, rientri nel concetto di spazio vitale.

Spazio minimo vitale e attività all’esterno della cella.

D’altra parte, la circostanza che al detenuto venga offerta una consistente permanenza fuori dalla camera detentiva, non è elemento che incide o riguarda la identificazione dello spazio minimo vitale. Tale circostanza, al più, può essere tenuta in considerazione solo al fine di verificare la sussistenza di un riequilibrio, ove lo spazio minimo vitale offerto sia inferiore alla quota limite dei tre metri quadrati per detenuto.

Pertanto, quando lo spazio vitale scende sotto i tre metri quadrati, tale mancanza è considerata talmente grave che sussiste una presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU (che proibisce la tortura e il trattamento o pena disumano o degradante). In tali ipotesi, lo Stato citato dinanzi la Corte Europea ha l’onere di dimostrare la temporaneità del trattamento, evidenziando l’esistenza di fattori che siano in grado di compensare la mancanza di spazio vitale (brevità, occasionalità della riduzione di spazio, nonché lo svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella, ad esempio).

Nelle ipotesi in cui, quindi, gli arredi fissi ingombranti, come i servizi igienici e gli altri mobili tendenzialmente fissi come il letto riducano lo spazio in cui il detenuto possa muoversi all’interno della camera sotto il limite dei tre metri quadrati, questi ha certamente diritto, ai sensi dell’art. 35-ter O.P., ad uno sconto di pena pari a un giorno di detenzione per ogni 10 trascorsi in condizioni contrarie a quanto stabilito dalla CEDU, se queste si sono protratte per almeno 15 giorni, ovvero la somma di € 8,00 per ogni giorno qualora il fine pena è tale da non consentire la detrazione dell’intero periodo vissuto in tali condizioni.

Quindi, carcere si, ma senza dimenticare che a starci dentro sono uomini.

 Laura Piras

 

 

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