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Cassazione: umiliare continuamente un collega di lavoro è stalking

La Suprema Corte, con una recente pronuncia, ha stabilito che il soggetto che attua delle ripetute condotte moleste e umilianti nei confronti del collega di lavoro rischia di incorrere in una condanna per stalking. Nella sentenza n. 18717 del 2018 della Corte di Cassazione si analizza il delitto di stalking previsto dall’art. 612 bis del codice penale che stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. […]

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.”

Ecco il fatto oggetto di analisi della Corte.

Umilia continuamente il collega di lavoro: la vicenda

Nel 2016 la Corte d’appello di Genova aveva confermato la condanna per stalking a un dipendente di un’azienda che con dei comportanti umilianti ripetuti nel tempo aveva reso poco vivibile la vita di un suo collega invalido, tanto che quest’ultimo aveva abbandonato il lavoro e seguito delle cure mediche. Questo era dovuto a causa dello stato di ansia che il comportamento del collega “persecutore” gli aveva causato. Gli atteggiamenti umilianti consistevano in: frequenti scherzi e prese in giro, l’esposizione nella bacheca della sede del luogo di lavoro delle foto del collega imbrattato di riversamento fognari (i due soggetti lavoravano in un’impresa di auto spurgo) e tutto un insieme di comportamenti ritenuti sminuenti per la vittima. Quest’ultima, ha un’età maggiore rispetto all’imputato e, oltretutto, invalida al 50%, con difficoltà relazionali e uno stato psicologico fragile. L’imputato decide di ricorrere per cassazione contro la sentenza del 22/06/2016 della Corte d’appello di Genova.

Per la Cassazione è stalking

La Corte ha valutato che il comportamento dell’imputato aveva creato nel collega un forte disagio che gli aveva causato degli attacchi di ansia, motivo per il quale si era dovuto più volte assentare dal lavoro. L’assenza dal luogo di lavoro aveva causato inoltre il licenziamento e la non possibilità di maturare l’anzianità pensionistica. Tutto questo insieme di fatti è sufficiente per associare i comportamenti persecutori messi in atto dal collega con il cambio delle abitudini di vita della vittima così come previsto dall’art. 612 bis del codice penale. Per cui il ricorso è inammissibile, ma il reato è estinto per prescrizione.

Maria Rita Corda

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