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Censura al magistrato che non libera l’indagato scaduti i termini

I magistrati sono responsabili se non liberano gli indagati nei termini di legge?

Censura e responsabilità del magistrato: i fatti di causa

Un magistrato, presidente di sezione della Corte d’appello di Napoli, ometteva di disporre la scarcerazione di un indagato a seguito della scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura quindi – sentenza n. 194/2016 – le infliggeva (parliamo di un presidente di sezione donna) la sanzione della censura, in quanto ritenuta responsabile dell’illecito disciplinare previsto dagli articoli 1 e 2, comma 1 lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n.109/2006.

Il magistrato censurato ha proposto ricorso per cassazione, argomentando con due motivi come la sezione disciplinare avesse interpretato erroneamente la disciplina di legge, senza tenere inoltre in alcuna considerazione i fatti concreti che avevano portato al ritardo. In particolare, nel ritenere che si fosse interpretata la norma di legge come una ipotesi di responsabilità oggettiva, sosteneva come andassero invece analizzate anche le condizioni che avevano causato il ritardo, fra le quali le disastrose condizioni organizzative dell’ufficio.

Responsabilità del magistrato e custodia cautelare secondo la Cassazione

La corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite n. 28367 del 2017, ha esaminato le posizioni del magistrato ricorrente, ritenendole tuttavia non fondate.

Secondo la ricostruzione della suprema Corte, infatti, non è possibile escludere la responsabilità del magistrato sulla base della situazione in cui si trova la cancelleria, né in relazione alla mancata disponibilità del fascicolo di causa. Citando un precedente in materia, infatti (Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 10794 del 2017) i giudici di legittimità hanno precisato come la materiale disponibilità del fascicolo non venga eliminata «per il fatto di giacere in cancelleria in attesa di eventuali impugnazioni e della trasmissione al giudice del grado successivo, poiché i provvedimenti de libertate rientrano nella competenza funzionale del giudice che procede, cioè del giudice che in quel momento ha la disponibilita materiale e giuridica degli atti del procedimento, che viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice, indipendentemente dalla collocazione fisica del fascicolo».

Le sezioni unite hanno quindi rigettato il ricorso, in quanto non soltanto la sentenza impugnata non può ritenersi aver interpretato la disciplina di legge come ipotesi di responsabilità oggettiva, ma anche in quanto «ha ritenuto […] con motivazione sufficiente e immune da vizi logici, che le giustificazioni allegate dall’incolpata non fossero di tale eccezionalità e gravità da poter condurre all’esclusione dell’addebito e che il fatto non potesse essere qualificato di scarsa rilevanza».

Chiara Pezza

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