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Ciclista deceduto in seguito a scontro con moto: fondamentale accertare la visibilità

Al fine di accertare la responsabilità di un motociclista che investe un uomo a bordo di un velocipede e ne provoca la morte occorre accertare se in concreto era possibile avvistare il ciclista ed evitare la collisione o ridurne al massimo le conseguenze. (Cass. 12192/2017).

Ciclista deceduto, il caso

Il centauro entrava in collisione con il velocipede, il quale proveniva dalla direzione opposta e ometteva di dare la precedenza ai veicoli in fase di avvicinamento lungo la statale e non adottava tutte le cautele necessarie per un attraversamento in piena sicurezza, posto che si trovava oltre il centro della corsia del motociclo, con l’intento di portarsi sul margine destro della stessa, e procedeva privo di illuminazione propria. A seguito dell’urto il ciclista veniva sbalzato a terra e decedeva a causa delle gravissime lesioni subite.

Al motociclista veniva contestata una condotta colposa e la violazione dell’art.141 CdS per non aver posto in essere alcuna manovra idonea ad evitare l’urto, nonostante la lentezza dell’attraversamento lo avesse reso avvistabile preventivamente: in particolare, l’imputato non si preoccupava di adeguare la velocità della moto nell’avvicinarsi all’intersezione stradale e non rispettava il limite di velocità di 50 km/h ivi previsto.

Il Tribunale, in prime cure, aveva ritenuto che l’evento doveva e poteva considerarsi prevedibile, potendosi presumere che in vicinanza di un centro abitato qualche incauto ciclista di notte azzardasse manovre non rispettose delle norme stradali. Inoltre l’evento era evitabile da parte del centauro qualora avesse mantenuto una velocità entro il limite di 50 km/h; in alternativa, anche considerato che questi avesse viaggiato alla velocità richiesta, avrebbe dovuto comunque reagire con adeguata tempestività alla situazione.

Il giudice di secondo grado confermava la condanna e la difesa ricorreva lamentando un difetto di motivazione in ordine alla dinamica dell’incidente.

La Cassazione ritiene che sia privo di logicità l’iter che ha condotto i giudici ad affermare la concreta prevedibilità dell’evento, la quale va rapportata alla condotta di guida rispetto alla vittima, e non a mere congetture.

E’ necessario, al fine di confermare la responsabilità del motociclista, fornire un’adeguata risposta al quesito sull’avvistabilità o meno del velocipede entro un tempo tecnico in grado di consentire qualunque manovra di emergenza ed evitare lo scontro. Solo ove si accerti in concreto tale visibilità, sarà possibile pervenire al giudizio di evitabilità dell’evento, da cui far discendere la responsabilità a titolo di colpa dell’imputato.

Sostenendo che le coordinate fattuali del sinistro sono vaghe e poco chiare e non consentono un riscontro oggettivo degli elementi di colpa addebitabili al centauro, la sentenza viene rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame.

Teresa Cosentino

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