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Compra la casa con i soldi della bancarotta fraudolenta, è riciclaggio

L’immobile acquistato con i proventi della bancarotta fraudolenta costituisce il profitto del reato di riciclaggio. Questo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6262/2017

Il caso

La questione giunta all’attenzione dei Giudici originava da un acquisto immobiliare poco adamantino. L’imputata aveva, infatti, trasferito la somma di euro 69.312,19, proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta commessa dal fratello e dalla cognata con riferimento al fallimento della loro società, così da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di tale somma, versando il corrispondente importo in dollari americani con bonifici provenienti dal Costarica (paese in cui i predetti congiunti avevano trasferito i loro interessi e con cui l’imputata non aveva mai intrattenuto rapporti) per l’acquisto a proprio nome di un immobile in comune di Siror.
La condanna per il reato di riciclaggio emessa in primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di Trento, pertanto la donna, tramite il proprio difensore, aveva proposto ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6262/2017 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.
Tra i motivi di censura, la ricorrente lamentava l’illegittimità della confisca disposta sull’immobile acquistato. Tuttavia, gli Ermellini non hanno dubbi: “Nel caso in esame l’immobile acquistato con le somme distratte è stato confiscato in quanto profitto del reato di riciclaggio. Nella nozione di profitto del reato vanno infatti ricompresi anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa, in quanto simili trasformazioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresenta l’obiettivo stesso del reato posto in essere.
Infatti, come bene evidenziato in sentenza “la trasformazione del denaro, quale profitto del reato, in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo prima al sequestro preventivo e poi alla confisca, che può riguardare anche il bene di investimento oggetto di acquisto. E’ stato infatti affermato che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Cass. SSUU n. N. 10280 del 2008 Rv. 238700; Sez. H n. 45389 del 2008; Sez. VI n 11918 del 2014).

Domenica Maria Formica

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