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Condannato per truffa aggravata il mago guaritore

Condannato per truffa aggravata il mago guaritore

 

Il reato di truffa aggravata, può essere integrato anche dal comportamento di chi, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, crei nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli in capo ad esse o a loro familiari e le induca a credere di poter evitare tali pericoli sottoponendosi ai suoi rituali magici, procurandosi così un ingiusto profitto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11114/17, depositata l’8 marzo.
Nel giudizio di merito, in primo grado, il Tribunale di Campobasso aveva dichiarato colpevole l’imputato per i delitti di truffa aggravata e continuata oltre che di violenza sessuale e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609 co.3 c.p.
La Corte d’Appello di Campobasso, invece, con l’impugnata sentenza, in parziale accoglimento del gravame difensivo, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti, determinando la pena complessiva in anni 5 e mesi 3 di reclusione.

La decisione della Suprema Corte

E come per magia (abracadra, tra le aule di giustizia) si arriva dinanzi ai giudici di Piazza Cavour. Per la Suprema Corte, la condotta dell’imputato secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è consistita nell’ accreditarsi come mago presso le vittime e nel vantare le proprie capacità di incidere favorevolmente sulle situazioni familiari delle stesse, attraverso riti e pratiche esoteriche, previa corresponsione di consistenti importi di danaro, determinati dalla prospettazione di pericoli ed insidie nei confronti dei congiunti.
Si deve a tal proposito evidenziare che, sempre secondo la Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato “ex post” ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l’offensività della condotta. Quanto, poi, al danno che la difesa assume essere insussistente in quanto gli esborsi di danaro sopportati corrisponderebbero al compenso del mago per l’opera prestata, si deve rilevare come gli stessi, in quanto frutto di attività fraudolenta e, quindi, di determinazioni volitive inficiate da errore per effetto degli artifizi e raggiri dell’imputato, sono giuridicamente senza motivo e finalizzati esclusivamente all’ingiusto profitto dell’agente.
Inoltre, con riguardo, alla pretesa assenza di costrizione delle vittime, in relazione all’addebito del reato di violenza sessuale, ai sensi dell’ art. 609 bis c.p., i giudici di merito hanno adeguatamente scrutinato i profili costitutivi dell’illecito, ritenendo con motivazione priva di patenti illogicità del tutto attendibile la ricostruzione effettuata dalle stesse, in ordine alle attenzioni di natura sessuale subite in varie occasioni, mentre si trovavano all’interno dell’ufficio del perverso guaritore, sfruttando le condizioni ambientali, il rapporto di sostanziale dipendenza psicologica artatamente creato e imponendole il contatto fisico, nonostante i tentativi di resistenza frapposti.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente, come potrebbero essere i palpamenti, gli sfregamenti ed i baci. Si deve, inoltre, evidenziare, sempre secondo i giudici di legittimità, “ che l’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima”.

Mariano Fergola

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