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Definì “mantenuta” l’ex moglie: condannato per diffamazione

Colpevole del reato di diffamazione: 1.000 euro di multa e 5.000 euro di risarcimento danni, la pena inflitta ad un uomo che aveva appellato l’ex moglie con il termine “mantenuta”.

Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza Cass. Pen. n. 522/2017, rigettando il ricorso proposto dall’uomo.

Il fatto

Il caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini originava dalla condotta dell’uomo che, per corrispondere il mantenimento all’ex moglie aveva utilizzato dei vaglia postali.
Fin qui nulla di strano, se non fosse che, lo stesso, si era fatto lecito trascrivere, nella causale dei versamenti, l’appellativo “mantenuta”.

Termine poco gradito dalla donna che l’aveva denunciato per diffamazione.

La condanna

L’uomo, già condannato in primo e secondo grado per il reato di diffamazione, proponeva ricorso in Cassazione.
Ricorso che veniva rigettato con un’interessante motivazione.

In sentenza si legge, infatti, che <<… Il termine “mantenuta, utilizzato dall’imputato nella causale del vaglia postale, nel rivolgersi all’ex coniuge, risulta offensivo della reputazione della donna >> integrando il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. .
Infatti, secondo il percorso logico argomentativo della Suprema Corte, la condotta in esame aveva soddisfatto anche il requisito previsto dalla norma incriminatrice che richiede, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola ma con modalità tali che detta notizia possa giungere a conoscenza di altri (Cass. Pen. n. 34178/2015).

Si evidenziava, dunque, a tal proposito che “in tema di diffamazione, deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora, l’espressione offensiva sia inserita in un documento per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone” (Cass. Pen. n. 3963/2015).

Nel caso in esame, la lesività della condotta della reputazione della donna, era scaturita dalla mancata riservatezza del documento sul quale era stata impressa la dicitura “sgradita”.

Infatti, il contenuto del vaglia postale non resta, di fatto, riservato tra il mittente ed il destinatario. Infatti, viste le modalità organizzative ed operative del servizio postale, il documento in questione entra a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone, addette all’ufficio incaricato, nelle molteplici fasi della registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario finale.
L’uomo, dunque, è stato condannato anche al risarcimento dei danni nei confronti dell’ex moglie. Cinquemila euro la somma che dovrà versare alla stessa.

Domenica Maria Formica

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