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Se il detenuto trascorre abbastanza tempo all’aperto, anche se la cella è piccola, si esclude la detenzione inumana

Con la sentenza n. 48433 del 2017 la Corte di Cassazione si è espressa su un possibile caso di detenzione inumana nelle carceri rumene. Una sentenza che analizza quando uno Stato membro viola i principi previsti dalle convenzioni europee sul trattamento dei carcerati nelle strutture penitenziari. Secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, “nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.Sovraffollamento delle carceri e condizioni igieniche delle stesse possono influire sul tipo di detenzione a cui viene sottoposto il carcerato. Vediamo insieme la pronuncia della Suprema Corte.

Detenzione inumana: il caso

Il soggetto condannato alla pena di 5 anni di reclusione per tentato omicidio e colpito da mandato di arresto europeo ricorre in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catania. Lo Stato membro richiedente è la Romania. Il ricorrente denuncia la violazione dell’art 18 della legge n.69 del 2005, sostenendo che ci sia la reale possibilità che nelle carceri rumene sarà sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Dalle ricerche degli organi competenti è più volte emerso che le condizioni dei detenuti nelle carceri della Romania in termini di sovraffollamento e scarsa igiene fossero problematiche.

Corte E.D.U e condizioni delle carceri rumene

La Corte E.D.U. con la sentenza del 6 dicembre 2016 si è espressa sulle condizioni delle carceri della Romania dichiarando che lo Stato membro viola l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Spazio inferiore al minimo previsto di 3m2, mancanza di luce naturale e sistemi di aerazione, disponibilità di un solo servizio igienico della superficie di 1m2, scarsa qualità del cibo tale da creare problemi digestivi sono questi alcuni degli elementi che indicano in che condizioni vivono i detenuti rumeni.

Detenzione inumana, la pronuncia della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata. Per quanto riguarda gli spazi strutturali disposti dagli standard europei sono 3m2 calpestabili a meno che non siano presenti delle circostanze particolari. Secondo le indicazioni della Corte E.D.U., se i detenuti possono avere maggiore libertà di muoversi nelle ore diurne, questo può compensare la ridotta distribuzione dello spazio. La mancanza di spazi adeguati è uno dei fattori che può essere  fondamentale per dichiarare una detenzione inumana. Lo Stato membro che ha questi problemi nelle sue carceri può però fare leva su tre punti: “a) la durata breve, occasionale e di modesta entità della detenzione nel suddetto regime; b) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività; c) la presenza di dignitose complessive condizioni carcerarie.

In sintesi, se il detenuto è libero di muoversi all’aperto per almeno un’ora al giorno o svolge delle attività (sempre fuori dalla cella) come lavoro, formazioni oppure svago, questi limiti strutturali possono venire meno. In ogni caso bisogna sempre tenere conto del periodo di detenzione.

Maria Rita Corda

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