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Dichiarazione infedele: non rilevante la mancata indicazione dei ricavi nella dichiarazione integrativa.

Non risponde del reato di cui all’art. 4 del d.lgs 74 del 2000 (anche per come novellato dal d.lgs 158 del 2015), l’imprenditore che omette di indicare i ricavi nella dichiarazione integrativa.

Questo è quanto disposto, nella sentenza n.27967 dello scorso aprile, dalla III sez. penale della Suprema Corte che ha sottolineato come la “dichiarazione infedele” debba considerarsi reato istantaneo, pertanto consumato al momento della presentazione della dichiarazione annuale senza che “alcuna rilevanza assuma la presentazione della dichiarazione integrativa”.

Il caso è quello di un imprenditore friulano accusato di non aver correttamente indicato, nel modello U60 integrativo, gli elementi attivi e passivi, al fine di evadere l’IRES.

La pronuncia della Cassazione va a rigettare, in quanto infondato, il ricorso presentato dalla Procura di Pordenone che impugna — per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione — la decisione di non luogo a procedere dove si stabiliva che  “il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato”, sulla scorta dell’interpretazione della novella legislativa del 2015 in materia di reati tributari.

Diversamente, la censura proposta dal Pubblico Ministero, ritiene considerare che le dichiarazioni presentate dal contribuente-imputato debbano essere considerate come due diverse, per il medesimo periodo d’imposta “potendo, la dichiarazione integrativa, apportare (all’altra) elementi nuovi o rettificare elementi precedenti tali da integrare profili penali”.

La Cassazione, sostenendo nel merito la decisione impugnata, ritiene infondato il ricorso del PM, al più sottolineando che il GUP erra nella scelta della formula assolutoria: non quella di cui all’art. 425 c.p.p., bensì quella di cui al 530 c.p.p., “il fatto non sussiste”.

Secondo la Suprema Corte, nell’arrivare ad una decisione per il caso di specie, bisogna tenere conto della ricostruzione della fattispecie oggetto dell’imputazione sulla base, non soltanto dal disposto dell’art.4 del d.lgs del 2000, ma anche della novella del 2015.

Sottolinea la Cassazione, che il reato di dichiarazione infedele — nella precedente formulazione — prende le mosse, a sua volta, dall’antecedente storico della “contravvenzione di dichiarazione infedele”, introdotto nel 1982, avente un perimetro di applicazione nettamente più ristretto. Inoltre — continua il Collegio — “in precedenza, la soglia di punibilità della dichiarazione era riferita, non all’ammontare dell’imposta evasa, ma a quello dei redditi di cui era stata omessa l’indicazione, pur se poi in fatto nessuna imposta fosse dovuta.”

In altri termini, rispetto alla precedente previsione di cui alla legge n. 516 del 1982, l’art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000 rappresenta un ritorno al modello punitivo presente nell’art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 (che puniva, indipendentemente dal tipo di reddito, chiunque presentasse una dichiarazione incompleta o infedele, quando l’imposta relativa al reddito accertato fosse superiore a £. 5.000.000).

Il legislatore del 2015 non va — come ritenuto dal PM — a modificare il riferimento alla indicazione in una delle dichiarazioni “annuali”.

La condotta elaborata nel 2000 e consistente “nella indicazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi” è rimasta infatti inalterata (fatta salva la sostituzione del termine “fittizi” con “inesistenti”).

Di conseguenza, il legislatore del 2015 — intervenuto con modifiche di diverso carattere per altre fattispecie di reati tributari — ha inteso rimarcare che il reato di cui all’art.4 del d.lgs 2000 è un “reato istantaneo” essendo per tale circoscritto il momento consumativo e la rilevanza penale alle sole indicazioni errate nella dichiarazione annuale.

Da questa prospettiva, la decisione, nel caso di specie, di assolvere l’imprenditore viene confermata dalla Cassazione, ma per insussistenza del fatto.

Francesco Donnici

 

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