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Diffamazione, Direttore di testata on line non risponde per l’omesso controllo

Direttore di testata on line, non risponde per l’omesso controllo

Ci si chiede spesso se il Direttore di testata on line risponda di omesso controllo, in caso di pubblicazioni di contenuti diffamatori. In realtà l’art. 57 del Codice Penale che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web perché previsto solo per la carta stampata. Si è spesso anche discusso sulla possibilità di estendere le norme della procedura penale in merito di diffamazione, anche alle testate on line. Ad oggi, nulla è stato fatto in questa direzione. C’è da dire che la Giurisprudenza ha chiarito come la diffamazione a mezzo internet possa essere punita 595 c.p., che prevede la punizione della diffamazione “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Ciò nonostante non può essere equiparata la diffamazione a mezzo stampa con quella on line.

Il fatto: Direttore non risponde per omesso controllo

Per questo motivo non configura diffamazione la pubblicazione di un video che riprendeva il parroco di Alatri utilizzare il proprio smartphone durante una funzione funebre. Le motivazioni di tale gesto meritano il beneficio del dubbio, poiché lo smartphone sarebbe potuto essere usato per fini inerenti la funzione stessa, come la lettura di un testo sacro. Sulla base di tale versione sembra facile incolpare il giornalista per diffamazione nonché il Direttore per omesso controllo. In realtà ciò non può accadere. La condotta è ritenuta scriminata dal diritto di cronaca in quanto intesa a rappresentare la percezione visiva.

Non può trattarsi di diffamazione considerando che l’autore del testo si sia limitato a riportare quanto dichiarato dai testimoni.

La responsabilità del Direttore decade in caso di testata on line, a fronte del fatto che il mezzo telematico per sua natura, rende impossibile, sovente, l’esercizio di un effettivo controllo sugli scritti veicolati nel virtuale.

D’altro canto, non può trattarsi di diffamazione se l’autore riprende ciò che nella realtà sta accadendo.

In materia di diffamazione, sarebbe necessaria una regolamentazione definitiva per quanto riguarda le testate on line. Esse, oltre a non rientrare nel principio di cui all’art. 57 del c.p., e ciò potrebbe costituire un “vantaggio”, allo stesso modo non rientra in tutte le garanzie costituzionali previste per la stampa.

Sabrina Arnesano

sentenza quinta sezione penale

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