Shopping Cart

Divieto di analogia: Nomina del difensore da parte dei congiunti, nessuna estensione per il latitante.

Cassazione penale, sentenza n. 10076/2017: la facoltà dei prossimi congiunti di nominare ex art. 96 co. 3 c.p.p. un difensore nell’interesse dell’indagato riguarda esclusivamente le persone “in vinculis” e non i latitanti essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica

LA VICENDA

A seguito di un giudizio di riesame, il Tribunale dichiarava inammissibile il gravame avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei confronti di un soggetto latitante.
Alla base dell’ordinanza di rigetto stava l’assunto secondo cui l’art. 96 co. 3 c.p.p. non può trovare applicazione in forza della qualità di latitante dell’indagato.

LA NORMA: tale disposizione, occorre sottolineare, consente ai prossimi congiunti della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare di nominare nell’interesse di quest’ultima un difensore di fiducia finchè la stessa non vi ha provveduto.

La ratio della norma consiste, infatti, “nell’ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell’operare una libera scelta“.

Non può sottacersi, peraltro, come la nomina di un difensore da parte di un congiunto dell’indagato risulti di certo preferibile per quest’ultimo rispetto a una nomina d’ufficio.

LA DIFESA: Ciò detto, a fronte dell’ordinanza del Tribunale del riesame, veniva proposto ricorso per cassazione deducendo:

  • la piena operatività dell’art. 96 co. 3 c.p.p. anche nei casi di latitanza;
  • il già operato riconoscimento della nomina del difensore da parte del G.I.P.

IL RESPONSO DELLA CORTE DI LEGITTIMITA’

(tra contrasti e prese di posizioni)

E’ ben noto come in ambito penale il divieto di analogia rappresenti uno dei principali capisaldi dell’intera materia. Da un punto di vista normativo, tanto l’art. 25 Cost. quanto l’art. 14 delle preleggi costituiscono i due pilastri fondanti. L’art. 14, in particolare, stabilisce che “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
Ed è proprio sulla base di quest’ultima disposizione che i giudici della Suprema Corte hanno fondato la propria decisione.

I giudici di legittimità pur riconoscendo che la norma in questione è stata interpretata da alcune pronunce della medesima Corte come estensibile anche al latitante (Sez. IV sent. n. 7962/1999; Sez. II sent. n. 19619/2014), ha ritenuto questa volta di disattendere tale orientamento optando per un diverso indirizzo interpretativo.

La Corte ritenuto infatti – avallando precedenti pronunce di segno contrario a quello appena esposto – che la “facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., un difensore nell’interesse dell’indagato riguarda esclusivamente le persone “in vinculis” e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica” (Sez. 1, n. 35955 del 23/07/2015 – dep. 03/09/2015, Luppino, Rv. 26469501; si vedano nello stesso senso Sez. 1, n. 4701 del 24/10/1994 – dep. 11/01/1995, Conversano, Rv. 20032201).

L’art. 96 co. 3 c.p.p. rappresenta infatti un’eccezione rispetto alla regola generale secondo cui è lo stesso assistito a dover sottoscrivere l’atto di nomina. Una natura eccezionale che ne impedisce pertanto l’applicazione analogica in forza del disposto di cui all’art. 14 delle preleggi.

Tiene a sottolineare la Corte di Cassazione come “l’ agevolazione dell’ intervento di un difensore di fiducia nominato dal prossimo congiunto pare riconnessa al fatto che l’ interessato si trovi non solo nella difficoltà di procedere personalmente alla nomina, ma anche nella necessità di farlo con urgenza al fine di provvedere alla miglior tutela dei propri interessi […] il latitante, al contrario, non deve soddisfare un simile impellente bisogno, in quanto il termine per proporre il riesame decorrerà dal momento in cui avrà esecuzione la misura, ex art. 309, comma 2, c.p.p., ove egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento”.

Infine, per ciò che concerne la seconda doglianza avanzata dalla difesa, la Suprema Corte afferma che il Tribunale del riesame non è in alcun modo vincolato all’interpretazione della norma in questione data in precedenza  dal G.I.P. che ha emesso il provvedimento di latitanza e che eventuali conversazioni telefoniche intercorse e intercettate con il latitante non assurgono comunque a elementi sufficienti a desumere in maniera inequivoca l’intervenuta nomina ad opera del latitante.

Antonio Colantoni

Ultimi articoli

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL DIALOGO DELLE ALTE CORTI
IL SALARIO MINIMO GARANTITO: TRA SPERANZE, UTOPIE E REALTÀ
AI Act. Rischi e prospettive sui diritti fondamentali.

Formazione Professionale per Avvocati
P.Iva: 07003550824

Privacy Policy | Cookie Policy

Partner