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Donna condannata per maltrattamento psicologico sugli animali

Il maltrattamento psicologico sugli animali è reato.

Già tempo fa avevamo sottolineato nella nostra rubrica dedicata al diritto degli animali come fosse importante e necessario – anche per il nostro Paese – garantire un’adeguata tutela degli animali anche nell’ipotesi di maltrattamento psicologico; e proprio a ciò è approdata la Cassazione penale con la sentenza n. 10009 del 2017.

gattiIL CASO. La vicenda di cui si sono interessati gli Ermellini ha avuto ad oggetto il comportamento di una donna che aveva tenuto rinchiusi in un locale – concesso in comodato d’uso –  25 gatti selvatici e un cavallo, in condizioni ambientali incompatibili con la natura degli stessi animali. L’immobile dove i quadrupedi erano costretti a vivere – secondo la relazione fornita dai veterinari della ASL locale – si presentava angusto, privo di luce, sporco di feci e di urine, contaminato e aveva determinato gravi sofferenze – sia a livello fisico che psicologico – per gli animali.

I gatti, oltre ad essere affetti da diverse malattie fisiche, presentavano anche disturbi psicologici quali fobie e atteggiamenti aggressivi; il cavallo, invece, non aveva un’adeguata ferratura agli zoccoli anteriori e non riceveva la somministrazione di antidolorifici atti a lenire il dolore a lui derivante dalla grave zoppia che lo affliggeva.

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato la donna colpevole e l’aveva condannata al pagamento di 2.000,00 € di ammenda ai sensi dell’art. 727 c.p.

L’imputata, a seguito di ciò, aveva proposto ricorso in Cassazione. Lì, si era difesa sostenendo – tra le altre cose – che i gatti rinvenuti nel locale in realtà erano animali domestici: alcuni di sua proprietà, altri di alcuni abitanti della cascina dove gli animali erano ricoverati. Per la donna, quindi, il fatto che gli animali fossero custoditi in un ambiente chiuso non configurava alcuna violazione della loro natura giacché erano abituati a vivere in ambienti simili. La sua difesa proseguiva, poi, sostenendo che non c’era prova del nesso di causalità tra le patologie e la malattie riscontrate dai veterinari della ASL locale sugli animali e il loro stato di pseudo randagismo; a tal proposito, la donna aveva ribadito più volte che proprio per garantire agli animali una condizione di vita migliore li aveva rinchiusi nel locale.

Per quanto riguarda il cavallo, invece, la difesa dell’imputata aveva sottolineato due aspetti differenti: il primo era che l’animale era affetto da una “patologia ingravescente ed incurabile” la cui unica alternativa sarebbe stata quella di sopprimerlo; il secondo, che era stata sospesa la cura farmacologica ed antidolorifico all’animale proprio per non aggravare le sue condizioni. Nello specifico, infatti, la donna sosteneva che «ove si fosse provveduto a somministrargli l’antidolorifico, il cavallo, non avvertendo dolore, avrebbe potuto assumere posizioni non corrette che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la sua già precaria condizione».

gattino-che-sorrideIL VERDETTO. I Giudici con la su citata sentenza non hanno creduto alla tesi difensiva della donna – ritenuta in diversi punti contraddittoria – e hanno respinto il ricorso confermando la pena irrogata dal Tribunale di primo grado.

Il ragionamento operato dagli Ermellini muove dal secondo comma dell’art. 727 c.p. che punisce la condotta di colui il quale “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“. I Giudici, richiamando la precedente giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito l’oggetto del reato. L’art. 727, comma secondo, c.p. ha ad oggetto la «condotta di chi detiene degli animali con modalità tali da arrecare agli stessi gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza».

Il passo successivo è stato quello di soffermarsi sul concetto di sofferenza; per i Giudici, la sofferenza patita dall’animale non deve più necessariamente – ed esclusivamente – configurarsi come la sola sofferenza fisica: l’animale, in quanto essere sensibile, può soffrire anche a livello psicologico al pari di ogni altro essere vivente. Pertanto, ai fini dell’integrazione del reato in esame, «non è necessario che l’animale riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche soltanto in meri patimenti la cui inflizione sia non necessaria in rapporto alle esigenze della custodia e dell’allevamento dello stesso». Dunque, anche in questa sentenza, nell’alveo del maltrattamento degli animali si riconosce anche – e soprattutto – il maltrattamento psicologico.

Nel caso di specie, quindi, la donna rinchiudendo 25 gatti ed 1 cavallo in un immobile, senza provvedere ai loro bisogni, non pulendo il pavimento dai loro escrementi, non garantendo loro un adeguato spazio di movimento, si è resa colpevole del reato di maltrattamento di animali configurandosi – lo stesso – non solo come mero maltrattamento fisico ma anche come maltrattamento psicologico.

Questa triste vicenda, ci offre la possibilità di sottolineare nuovamente che la giurisprudenza italiana non è univoca e unitaria per quanto riguarda la definizione giuridica di “animale”.

Nelle aule di giustizia italiane, infatti, l’animale (soprattutto quello domestico) è paragonabile ad un pendolo che oscilla tra la res e l’essere sensibile e senziente. Se da un lato ci sono sentenze (di cui abbiamo già parlato proprio per il tema del riconoscimento del maltrattamento psicologico) che rappresentano un progresso nel campo della tutela degli animali , dall’altro non mancano quelle che vedono l’animale come una semplice “cosa commerciale” caso della cagnolina Minù. 

Resta solo da attendere l’evoluzione della giurisprudenza italiana.

Il problema degli animali non è “Possono ragionare?”, nè “Possono parlare?”, ma “Possono soffrire?”.
Jeremy Bentham

Rosa d’Aniello

 

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