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Dubbi sull’obbligo per i magistrati di lavorare in ferie

Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, ordinanza n. 13843/2017.

I magistrati hanno diritto a usufruire, quando devono redigere una sentenza, ai sensi dell’art. 544 c.p.p., del termine di sospensione feriale previsto dall’art. 1 della Legge n. 742/1969? La questione, di non poco conto, rileva in materia di impugnazione, laddove il termine per impugnare conseguente al deposito della sentenza inizia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

La norma richiamata prevede, infatti, che «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Se questo principio vale indubbiamente per i termini di impugnazione che prevedono attività, dunque, da parte degli avvocati, al contrario, tuttavia, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 7478/1996, Giacomini), cui si sono uniformate nel tempo anche le sezioni semplici della Corte, il termine per la redazione della sentenza non è soggetto alla sospensione del periodo feriale, posto che lo stesso non può considerarsi quale termine processuale. Di conseguenza, ove il termine ultimo per il deposito ricada in tale periodo, il termine per proporre impugnazione inizia a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Tuttavia, la Corte, nell’ordinanza in commento, accende la problematica relativa all’adeguamento dell’ordinamento penale al nuovo contesto normativo (sia interno che internazionale) in cui si inserisce tale disposizione sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in uno con la questione riguardante le «ferie degli avvocati» e le «ferie dei magistrati».

Non si possono negare i periodi effettivi di ferie.

Infatti, la sentenza rammenta che, secondo la Corte Costituzionale (ordinanza n. 61/1992), il periodo di sospensione feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati (riposo, in ogni caso, previsto solo sulla carta, dato che esistono una serie di materie per le quali la sospensione non opera). Tale periodo che, fino al 2014, era di quarantacinque giorni, per il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre, è stato ridotto, con la L. n. 162/2014, unitamente al periodo di ferie dei magistrati, a trenta giorni.

In merito a tale riduzione, anche l’Organo di autogoverno della magistratura ha espresso il suo parere. Infatti, con delibera del CSM del 26 marzo 2015 ha stabilito che tale innovazione non può che prevedere un periodo mensile effettivo di riposo, nel quale «non pendono in capo al magistrato obblighi lavorativi, con chiara soluzione di continuità rispetto al diritto vivente».

Ma ove ciò non bastasse, la Corte fa riferimento a quanto previsto a livello internazionale e, più in particolare, dalla Carta di Nizza del 2000 che, ha sancito all’art. 31.2 il diritto dei lavoratori a fruire di un periodo di ferie retribuite; principio, peraltro, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, che ha negato la possibilità che tale diritto sia interpretato in maniera restrittiva.

Ebbene, in base a tutti questi spunti giuridici, la quarta sezione ha deciso di sottoporre alle Sezioni Unite il quesito se, a seguito delle modifiche normative intercorse nel nostro ordinamento in materia di periodo feriale, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p. resti sospeso ai sensi dell’art. 1, L. 742/1969 con conseguente slittamento del termine di deposito e della conseguente impugnazione.

Laura Piras

 

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