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Escort, condannato l’avvocato che fece da tramite

Disposta a concedersi all’ex premier per fare successo. Confermata la condanna a 10 mesi di reclusione, e 1.200 euro di multa, ad un noto avvocato per induzione e favoreggiamento della prostituzione.

I fatti

I fatti risalgono al 2008, allorquando l’imputato, avvocato, conobbe una giovane donna, aspirante attrice.

Come riportato nella sentenza “fu proprio presso lo studio dell’imputato che questi le riferì che le avrebbe potuto presentare un suo grande amico imprenditore che, a proria volta, le avrebbe potuto far conoscere Berlusconi, ossia proprio quel qualcuno che potesse risultare utile per la sua carriera cinematografica e teatrale”.

La ragazza trascorse una notte ad Arcore con l’ex premier, dopo esservi stata accompagnata dall’imprenditore, amico dell’imputato.

Da qui l’imputazione per i gravi reati di induzione e favoreggiamento della prostituzione.

La decisione della Suprema Corte

Gli Ermellini, con la sentenza n. 2399/2018, confermano la condanna dell’uomo, dopo aver ripercorso tutte le varie fasi della scabrosa vicenda, sofffermandosi, in particolar modo sull’opera di istigazione e induzione alla prostituzione operata dal legale.

Si evidenzia come, ogniqualvolta la condotta dell’agente rivesta un’efficacia causale e rafforzativa dell’altrui volontà, nel senso che senza il fatto del colpevole il soggetto passivo non si sarebbe determinato a prostituirsi, è ravvisabile quella condotta di “induzione”.

E’ noto che, “la induzione alla prostituzione, identificabile nell’attività dell’agente volta a far venire meno le resistenze di ordine morale che trattengono la donna dal concedersi a persone indifferenziate disposte a rimunerare gli amplessi mercenari, può infatti presentarsi tanto sotto forma della determinazione (opera di convincimento nel far sorgere ex novo nell’animo e nella volontà della donna idee, propositi e decisione prima inesistenti), quanto sotto l’altra dell’eccitazione o rafforzamento, mediante nuovi stimoli o motivi di una risoluzione non ancora consolidata (Cass., Sez. 3. n. 1833 del 20/12/1968).

Secondo i Giudici, “se non vi fosse stato l’intervento dell’attuale imputato, la ragazza non avrebbe compiuto con il facoltoso cliente attività sessuale dietro utilità economica”, tenuto conto anche del dato che “tutto ebbe inizio proprio presso lo studio legale”…non vi è chi non veda come l’attività di ‘interposizione agevolativa’ posta in essere dall’avvocato, peraltro causalmente rilevante rispetto alla determinazione della ragazza di prostituirsi con il Berlusconi” abbia configurato un vero e proprio contributo personale rispetto al fatto-reato posto in essere in concorso con l’amico imprenditore.

Domenica Maria Formica

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